La cancellazione di un consorzio dal Registro delle imprese non determina necessariamente la sua immediata ed irreversibile estinzione.
È questo il significativo approdo segnalato, che evidenzia il superamento dell’impostazione tradizionale secondo cui, per il consorzio con attività esterna, la cancellazione dal Registro delle imprese avrebbe prodotto un effetto costitutivo-estintivo, in analogia con quanto previsto dall’art. 2495 c.c. per le società.
La questione assume particolare rilievo perché la giurisprudenza di legittimità aveva seguito, per anni, una direzione diversa.
Il precedente orientamento: l’estinzione con la cancellazione
Il punto di partenza è rappresentato da Cass. 18 settembre 2007, n. 19347, che aveva esteso ai consorzi con attività esterna il principio affermato dall’art. 2495 c.c. per le società.
Secondo tale impostazione, la cancellazione dal Registro delle imprese determinava l’estinzione irreversibile del consorzio, anche in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti.
La ragione dell’equiparazione risiedeva nella struttura del consorzio con attività esterna. Quest’ultimo opera infatti nei confronti dei terzi quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, dispone di un fondo consortile e presenta un sistema di rappresentanza e responsabilità disciplinato dagli artt. 2612 e seguenti c.c.
La Cassazione aveva quindi ritenuto coerente applicare anche al consorzio il meccanismo estintivo previsto dall’art. 2495 c.c.
Questo indirizzo è stato successivamente ribadito, in modo particolarmente netto, da Cass. 10 marzo 2023, n. 7179. La pronuncia aveva affermato che la cancellazione del consorzio con attività esterna produce l’effetto costitutivo della sua estinzione irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti o di altri rapporti non definiti. La prosecuzione di fatto dell’attività dopo la cancellazione era stata ritenuta irrilevante.
Il nuovo orientamento: il consorzio non è una società
L’impostazione oggi segnalata da Eutekne parte da una diversa considerazione sistematica: il consorzio non è una società.
L’art. 2611 c.c. disciplina le cause di scioglimento del consorzio, ma non detta una disciplina degli effetti dello scioglimento analoga a quella prevista per le società dall’art. 2495 c.c.
Da qui deriva il problema centrale: non è possibile dare per scontato che una disposizione specificamente riferita alle società possa essere applicata al consorzio fino a trasformare la pubblicità della cancellazione in un fatto automaticamente estintivo.
L’art. 2611 c.c., infatti, individua le cause che conducono allo scioglimento del consorzio, ma non stabilisce che l’iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese produca, di per sé, l’estinzione dell’ente.
Secondo l’impostazione oggi valorizzata dalla Cassazione e riportata da Eutekne, pertanto, la cancellazione assume efficacia dichiarativa: rende conoscibile e opponibile ai terzi la situazione dell’ente, senza costituire necessariamente il fatto genetico dell’estinzione.
La differenza rispetto alle società
Il confronto con le società è essenziale.
Per le società di capitali, l’art. 2495 c.c. stabilisce espressamente che, dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, «ferma restando l’estinzione della società», i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci e, ricorrendone i presupposti, dei liquidatori.
La norma attribuisce quindi alla cancellazione un preciso effetto estintivo.
Nel caso dei consorzi, invece, manca una disposizione equivalente.
L’applicazione analogica dell’art. 2495 c.c. non può dunque essere considerata automatica, soprattutto quando si tenga conto della diversa natura giuridica del contratto di consorzio e della disciplina contenuta negli artt. 2602 e seguenti c.c.
Ne consegue che la pubblicità nel Registro delle imprese deve essere valutata principalmente secondo la funzione che le è propria: rendere conoscibili e opponibili ai terzi le vicende dell’organizzazione consortile.
Il ruolo dell’art. 2193 c.c.
La conclusione si raccorda con la disciplina generale del Registro delle imprese.
L’art. 2193 c.c. attribuisce all’iscrizione, quale regola generale, una funzione di pubblicità dichiarativa: i fatti soggetti a iscrizione, se non iscritti, non possono essere opposti ai terzi secondo le condizioni previste dalla norma; una volta iscritti, diventano opponibili secondo il regime stabilito dalla legge.
Il Registro delle imprese assolve quindi principalmente una funzione di conoscibilità legale delle vicende dell’impresa.
Perché una determinata iscrizione produca un effetto costitutivo è invece necessario che tale conseguenza sia prevista dalla legge.
È proprio su questo passaggio che si fonda il nuovo approccio: non sarebbe sufficiente la sola iscrizione della cancellazione del consorzio per ricavare un effetto estintivo che il legislatore non ha espressamente previsto.
Lo scioglimento non coincide con l’estinzione
La distinzione tra scioglimento ed estinzione diventa quindi decisiva.
L’art. 2611 c.c. disciplina le cause di scioglimento del consorzio. Lo scioglimento apre una fase nella quale devono essere definiti i rapporti facenti capo all’ente.
La cancellazione dal Registro delle imprese rappresenta la pubblicizzazione della cessazione, ma non necessariamente il momento costitutivo dell’estinzione.
Ne deriva che la presenza di rapporti ancora pendenti non può essere considerata irrilevante.
Al contrario, occorre verificare concretamente quale sia la situazione dell’ente e se, alla data della cancellazione, siano stati effettivamente definiti i rapporti giuridici facenti capo al consorzio.
Il contrasto con Cass. n. 7179/2023
Il nuovo orientamento presenta particolare interesse proprio perché si pone in discontinuità con la recente Cass. n. 7179/2023.
Nel 2023 la Terza Sezione aveva infatti affermato, con riferimento a un consorzio con attività esterna, che la cancellazione determinava l’estinzione irreversibile dell’ente e che la prosecuzione di fatto dell’attività successivamente alla cancellazione non poteva determinare una sorta di “riviviscenza” del consorzio.
La nuova impostazione segnalata da Eutekne sembra invece recuperare la natura dichiarativa della cancellazione, prendendo le distanze dall’applicazione automatica dell’art. 2495 c.c.
Il dato è particolarmente significativo perché la stessa Cassazione aveva già manifestato, in passato, orientamenti differenti.
Nel 2020, ad esempio, Cass. n. 10768 aveva escluso l’efficacia estintiva della cancellazione in relazione a un consorzio che non presentava le caratteristiche del consorzio fra imprese considerato dalla precedente Cass. n. 19347/2007. La Corte aveva osservato che l’iscrizione di quel consorzio nel Registro delle imprese non aveva natura costitutiva e che, conseguentemente, neppure la cancellazione poteva avere efficacia estintiva.
Le conseguenze sui rapporti ancora pendenti
La qualificazione della cancellazione come dichiarativa produce conseguenze rilevanti soprattutto quando, al momento della cancellazione, risultino ancora:
- crediti del consorzio nei confronti di terzi;
- debiti non ancora soddisfatti;
- giudizi pendenti;
- rapporti contrattuali ancora da definire;
- beni o attività patrimoniali non ancora liquidati;
- rapporti con le imprese consorziate.
Se la cancellazione non determina automaticamente l’estinzione dell’ente, non sarebbe corretto concludere che ogni rapporto ancora pendente debba automaticamente trasferirsi ai consorziati o considerarsi privo di un soggetto titolare.
Occorre invece ricostruire la disciplina applicabile al rapporto concreto e verificare gli effetti dello scioglimento e della successiva cancellazione.
Attenzione alla natura del consorzio
La soluzione non può comunque essere generalizzata indistintamente a ogni figura denominata “consorzio”.
La giurisprudenza ha già evidenziato la necessità di distinguere il consorzio con attività esterna, disciplinato dagli artt. 2612 e seguenti c.c., dalle diverse figure consortili atipiche.
Particolarmente significativo è il caso dei consorzi di urbanizzazione, rispetto ai quali Cass. 2 luglio 2021, n. 18792, aveva escluso che l’iscrizione nel Registro delle imprese avesse efficacia costitutiva e, conseguentemente, che la cancellazione potesse produrre l’estinzione dell’ente.
La qualificazione dell’ente costituisce dunque il primo passaggio dell’analisi.
Un nuovo equilibrio tra pubblicità ed effetti sostanziali
La questione può essere ricondotta, in termini generali, alla distinzione tra pubblicità dichiarativa e pubblicità costitutiva.
La pubblicità dichiarativa rende opponibile ai terzi una situazione giuridica già formatasi.
La pubblicità costitutiva, invece, concorre alla produzione dell’effetto giuridico: senza l’iscrizione, l’effetto non si produce.
L’orientamento oggi segnalato da Eutekne riconduce la cancellazione del consorzio alla prima categoria.
Il punto è particolarmente importante perché impedisce di utilizzare, in via automatica, la disciplina delle società come parametro generale per tutte le forme di organizzazione collettiva iscritte nel Registro delle imprese.
Conclusioni
La questione della cancellazione dei consorzi dal Registro delle imprese entra quindi in una nuova fase interpretativa.
Dopo l’orientamento che aveva riconosciuto alla cancellazione un effetto estintivo, culminato nella Cass. n. 7179/2023, la Cassazione torna a valorizzare la specificità della disciplina consortile e l’assenza, nell’art. 2611 c.c., di una disposizione equivalente all’art. 2495 c.c.
La cancellazione del consorzio deve pertanto essere considerata, secondo il nuovo indirizzo, pubblicità con efficacia dichiarativa e non, di per sé, atto costitutivo dell’estinzione dell’ente.
La conseguenza pratica è rilevante: la mera risultanza della cancellazione nel Registro delle imprese non esaurisce necessariamente l’indagine sull’effettiva cessazione del consorzio e sulla sorte dei rapporti ancora pendenti.
Il tema dovrà essere seguito con particolare attenzione, anche perché il nuovo orientamento si pone in contrasto con una pronuncia della stessa Corte di Cassazione, la n. 7179/2023, che aveva invece affermato in termini espliciti l’effetto costitutivo ed irreversibile della cancellazione del consorzio con attività esterna.















