La Cassazione, con sentenza n. 482 depositata ieri, si è soffermata sul legame che deve sussistere, ai fini dell’estensione del fallimento, tra l’impresa individuale fallita e l’attività della società di fatto
Secondo i giudici, la dichiarazione di fallimento implica alla base l’accertamento del concreto ed effettivo esercizio di una determinata attività che deve essere di natura commerciale ed il superamento da parte di essa di alcuni limiti dimensionali indicati nell’articolo 1, comma 2 L.F;
Il problema esaminato dai giudici di legittimtà riguardava un caso particolare; la possibilità di estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto da lui avviata con altri soggetti, ed a questi ultimi nella qualità di soci illimitatamente responsabili;
Per poter operare la suddetta estensione, l’attività commerciale dell’imprenditore individuale deve essere concretamente riferibile alla società di fatto, perché, in caso di sostanziale estraneità tra l’attività della persona fisica e quella esercitata collettivamente trova applicazione invece applicazione l’articolo 149 del RD 267/42 (attualmente articolo 258 del DLgs. 14/2019, in forza del quale il fallimento del socio illimitatamente responsabile non determina il fallimento della società;
La riferibilità dell’impresa alla società di fatto non richiede, tuttavia, la perfetta identità tra attività d’impresa accertata nella sentenza di fallimento dell’imprenditore individuale e attività d’impresa accertata successivamente come esercitata in società, essendo sufficiente che vi sia semplicemente una linea di continuità tra i due accertamenti, come avviene nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, emerga che l’attività commerciale da lui svolta ufficialmente era solo un segmento di una più ampia attività svolta in società con altri soggetti. L’impresa collettiva non può essere, per definizione, l’identica impresa esercitata dall’imprenditore individuale, anche perché si tratta di un’impresa attribuita a un diverso soggetto imprenditore, a differenza della scoperta di un socio occulto, che non muta l’imputazione soggettiva del fallimento già dichiarato in capo alla società.















