L’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014 stabilisce che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese”.
Ma a quale soggetto spetta la legittimazione processuale ad impugnare l’atto dopo che la società è stata cancellata?
Ormai, è chiaro che la legittimazione, in primis, spetta alla società in persona dell’ultimo ex legale rappresentante essendo ciò stato confermato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 12 febbraio 2025 n. 3625). Il problema, da più parti evidenziato, riguarda i casi in cui non ci sia più materialmente nessun soggetto disposto a impugnare l’atto (si pensi all’ex legale rappresentante che, essendo ormai terminata la fase liquidatoria, non abbia interesse a ricorrere o all’ex rappresentante addirittura deceduto, la cui legittimazione processuale non si trasmette di sicuro agli eredi).
Ebbene, esiste un orientamento, antecedente alle Sezioni Unite e in (apparente) contrasto con le stesse, secondo cui “La legittimazione dei soci di società estinta non viene meno per effetto dell’applicazione dell’art. 28, co. 4, DLgs. 21.11.2014, n.175, entrato in vigore il 13.12.2014 emesso in attuazione della l. 11.3.2014, n. 23,artt. 1 e 7, trattandosi di fictio iuris introdotta per precisa scelta del legislatore, ritenuta legittima da Corte cost. n. 142/2020 e che ha inteso favorire l’adempimento dell’obbligazione tributaria verso le società cancellate entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, senza che abbia rilievo il fatto che i soci abbiano riscosso o meno somme in conseguenza del bilancio finale di liquidazione” (Cass. 30 dicembre 2022 n. 3130)
Richiamando questo precedente, alcuna giurisprudenza di merito ha sancito l’ammissibilità del ricorso presentato dal liquidatore in proprio e non per conto della società, sostenendo che “Le due legittimazioni invero non si contrappongono ma operano evidentemente entrambe nel senso che il D.Lgs. n.175 del 2014 con l’art. 28 ha solo ampliato la platea dei legittimati a ricevere le contestazioni e di conseguenza ad opporvisi” (C.G.T. I Torino 28 agosto 2023 n. 624/3/2023 cfr. anche la C.G.T. I Salerno 26 luglio 2024 n. 340977/2024















