L’art 25 della Legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese in cui sono iscritte tali imprese.
Le nuove specifiche tecniche entrano in vigore il 30 settembre 2025, di conseguenza le imprese culturali e creative possono presentare la domanda di iscrizione nella apposita nuova sezione speciale del registro imprese a partire dal 30/9.
Requisiti soggettivi (art. 3 decreto ICC)
Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, tramite la richiesta di iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese, purché iscritti nel registro imprese o nel REA e che hanno già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica:
1. gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);
2. i lavoratori autonomi;
3. gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
4. le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
5. le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Requisiti oggettivi (art. 4 decreto ICC)
I suddetti soggetti, per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa devono inoltre:
- svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali;1
- svolgere, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali (art. 3, lettere a) e b) del decreto ICC).
Modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione o cancellazione
L’istanza di iscrizione (o di cancellazione) nella sezione speciale delle imprese culturali e creative deve essere presentata al registro imprese competente, mediante una pratica telematica di comunicazione unica predisposta tramite l’ambiente di compilazione DIRE o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con l’ultima versione della modulistica ministeriale. Il registro imprese competente è quello in cui l’impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Richiesta di iscrizione
Tramite i software sopra indicati deve essere compilato:
- un modello S5 di variazione attività, al riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le imprese costituite in forma societaria e i soggetti collettivi che si iscrivono nel REA)
- un modello I2 al riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali).
Nel suddetto riquadro:
- deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ valorizzando “ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE”
- deve essere attestato (con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) il possesso dei requisiti di impresa culturale e creativa previsti dalla norma, attraverso la valorizzazione dell’apposito campo obbligatorio.
L’iscrizione nella sezione speciale consente inoltre alle imprese culturali e creative di introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali (art. 25, comma 9, legge n. 206/2023 e art. 1, comma 2, decreto ICC).
Richiesta di cancellazione
Tramite i software sopra indicati deve essere compilato:
- un modello S5 di variazione attività, al riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le imprese costituite in forma societaria e i soggetti collettivi che si iscrivono nel REA);
- un modello I2 al riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali).
Nel suddetto riquadro deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ valorizzando “CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE”.
Soggetto obbligato
Il rappresentante legale dell’impresa/ente
Il titolare dell’impresa individuale.
L’obbligato deve sottoscrivere digitalmente l’istanza di iscrizione nella sezione speciale (modulistica) in cui è contenuta la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.















