Unioncamere, attraverso un documento pubblicato sul proprio sito internet, fornisce primi chiarimenti sulle novità normative, introdotte dall’art. 13 comma 3 del DL 159/2025, attinenti all’obbligo di comunicare una PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
In esito a tale intervento normativo, l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che l’obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese è esteso anche “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, inoltre, si applica l’art 16 comma 6-bis del DL 185/2008
Dal riferimento normativo all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione, si evince che tale obbligo di comunicazione PEC si applica a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Non sono, invece, soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo gli amministratori di srl nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente ex art 2745 comma 3 c.c., nonché – secondo quanto precisato dalle Camere di Commercio della Romagna e di Pistoia e Prato – i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico.















