In tema di bancarotta documentale, il fatto che la società sia inattiva non determina il venire meno dell’elemento oggettivo del reato.
Lo mette in chiaro la sentenza n. 31536 depositata ieri dalla Cassazione penale, la quale esaminava il caso di una società – poi fallita – che era stata costituita allo scopo di ricevere fondi pubblici per la realizzazione di un parco eolico. Fondi effettivamente erogati, ma di cui si è persa ogni traccia
Secondo la Cassazione è errato il convincimento che tende a giustificare il comportamento (parzialmente) omissivo in violazione dell’obbligo documentativo dell’imprenditore, con il richiamo all’inattività della società fallita. Infatti, gli obblighi documentali sopravvivono alla cessazione dell’attività, perché, anche nell’assenza di effettiva gestione, decorrono – comunque – obbligazioni che sino all’avvio della procedura concorsuale, coinvolgono il patrimonio dell’impresa, come gli oneri sulle passività finanziarie o fiscali. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale – precisano i giudici di legittimità- può sussistere fino a quando non venga formalizzata la cancellazione della società mediante l’iscrizione del Registro delle Imprese.
La sentenza esamina anche un secondo importante punto, riguardante la sussistenza della responsabilità dell’amministratore, nel caso in cui venga nominato un procuratore speciale.
L’imputato opponeva il fatto che non fosse possibile ipotizzare alcuna responsabilità nei suoi confronti, avendo egli, pur nella consapevolezza della carica di amministrativa rivestita, nominato un “procuratore ad acta per l’esercizio di tale funzione” nella persona di un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti.
La sentenza in esame precisa, tuttavia, che la nomina di un procuratore speciale non esclude la responsabilità dell’amministratore di diritto, ponendo, piuttosto, le condizioni per un eventuale concorso del procuratore speciale nel reato dell’amministratore di diritto, in qualità di “extraneus”. Infatti, il rilascio di una formale procura da parte dell’apparente amministratore della società non esclude che costui sia un “uomo di paglia” e che il vero amministratore sia l’apparente procuratore, né esclude il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta con l’amministratore.
Viene peraltro ribadito che l’amministratore risponde anche dell’omessa o della irregolare tenuta delle scritture contabili verificatasi nel periodo in cui egli non era amministratore di diritto della società, in presenza di una sua inerzia sul punto, una volta divenuto amministratore. Ciò significa che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l’obbligo di verificare l’effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false.
Tuttavia, è sempre necessaria la prova dell’elemento soggettivo doloso, con particolare riguardo alla coscienza e volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (bancarotta documentale specifica), cosa che in questo caso era stata giudicata mancante da parte dell’amministratore della società inattiva.
Pertanto, la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna















