Ai fini della configurabilità del concorso del commercialista nelle violazioni tributarie, occorre procedere alla valutazione di tutti gli elementi del caso
La Cassazione, con l’ordinanza n 11372 del 26 aprile 2026, torna a pronunciarsi sulla responsabilità del commercialista, quale terzo estraneo che può essere chiamato a rispondere della sanzione in concorso con il contribuente ex articolo 9 del DLgs. 472/97.
Tale ordinanza richiama le precedenti pronunce nn. 5635 del 12 marzo 2026 e 8845 del 8 aprile 2026, che avevano esaminato comportamenti fraudolenti in capo al professionista tributario
Cassazione n. 5635/2026 sanzionava in concorso col cliente il professionista, detentore della contabilità, per aver trasmesso telematicamente, senza compilarla, la dichiarazione dei redditi in cui venivano portati in deduzione costi non documentati o in misura differente da quanto stabilito per legge. Inoltre, era stata ravvisata la ripetitività e la sistematicità, per più anni, di illeciti tributari aventi la medesima natura.
Cassazione n. 8845/2026 affermava la responsabilità un commercialista che aveva rilasciato il visto di conformità c.d. leggero infedele in quanto veniva accertato un meccanismo fraudolento incentrato sul pagamento dell’accisa sui prodotti energetici tramite utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA. Peraltro, all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA “aveva provveduto il contribuente, nella sua qualità di commercialista”.
L’ordinanza n. 11372/2026 in questione, invece, analizza il caso di un commercialista, socio della società contribuente, che apponeva il visto di conformità c.d. “leggero” ai sensi ai sensi dell’articolo 35 del DLgs. 241/97 sulle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA della società.
Si dibatte sulla controversa estensione di sanzioni amministrative fiscali emanate in capo alla persona giuridica contribuente anche in capo alla persona fisica che abbia concorso nell’illecito tributario.
Il Supremo Giudice afferma il seguente principio: “I soggetti terzi (come nel caso in esame, il commercialista) sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del DLgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del DL n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone”.
Dunque, il concorso del professionista tributario sussiste quando::
- il professionista partecipa attivamente alla realizzazione dell’illecito (es. predisposizione o trasmissione di dichiarazioni false);
- oppure fornisce un contributo consapevole, anche solo agevolativo (non serve essere l’autore principale).
Non ritenendo al contrario sufficiente:
- un errore meramente tecnico o involontario;
- l’attività standard svolta senza consapevolezza dell’illecito.
La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria, alla quale si fa presente di dover tenere conto specificatamente delle circostanze di fatto relative al caso e di valutare l’ eventuale responsabilità in concorso del commercialista alla luce di tutto il quadro istruttorio emergente nella situazione concreta.















