La conferma delle misure protettive e/o la concessione dei provvedimenti cautelari richiede che il tribunale, tra l’altro, acquisisca il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure stesse a garantire il buon esito delle trattative e la realizzabilità di un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 19 comma 4 del DLgs. 14/2019); analogo obbligo sussiste nel caso in cui l’imprenditore ne richieda una proroga(art. 19 comma 5 del DLgs. 14/2019).
La necessità di acquisire il parere dell’esperto non comporta che questi debba essere necessariamente favorevole né gli attribuisce alcun carattere vincolante o la capacità di generare un qualche automatismo specifico: il parere, positivo o negativo, non implica, rispettivamente, l’automatico accoglimento ovvero il rigetto della tutela richiesta.
Pertanto, le valutazioni in esso contenute possono essere superate dall’accertamento del Tribunale sulla funzionalità o meno delle misure protettive.
Sebbene il parere assuma connotazioni diverse a seconda dello specifico contesto di riferimento, sono tre i principali aspetti, distinti ma interconnessi, di cui l’esperto deve tener conto.
Il primo attiene allo svolgimento delle trattative e alla condotta delle parti interessate. Si tratta di verificare (e di riferire al tribunale) il concreto svolgimento delle trattative, le parti coinvolte, le azioni che queste hanno già posto in essere o che abbiano solo intimato.
Un secondo aspetto attiene alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento che, inevitabilmente, comporta la necessità di approfondire il progetto di piano proposto dall’imprenditore.
Un ultimo aspetto riguarda la necessità che l’esperto rappresenti le attività che intende compiere ai sensi dell’art 12 del DLgs. 14/2019; ciò consente sia una consapevole programmazione delle attività e delle trattative, sia di contribuire alla completa istruttoria del procedimento.
In tal senso, dalle prime indicazioni provenienti dalla prassi, nel caso in cui l’accesso alla composizione negoziata sia motivato dal solo raggiungimento di un accordo fiscale, il tribunale potrebbe richiedere di approfondire il coinvolgimento degli altri creditori, l’idoneità del piano a garantire una maggiore utilità al creditore fiscale rispetto all’alternativa liquidatoria e, non ultimo, l’effettiva sostenibilità della proposta.















