Ancora una volta la prevista responsabilità da reato delle società con riferimento agli omicidi e lesioni colpose conseguente alla violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del DLgs. 231/2001) offre alla Cassazione la possibilità di precisare i contorni della c.d. “colpa di organizzazione” quanto elemento tipico dell’illecito amministrativo distinguendo questo elemento dalla colpa dei soggetti autori del reato.
Nella pronuncia n. 30039/2025 la quarta sezione penale della Suprema Corte, dopo aver ricordato come la colpa di organizzazione sia fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza, da parte dell’ente, all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, ha ribadito che la prova della sussistenza di un deficit organizzativo in capo all’azienda non deriva ex se dalla mera mancata adozione di un modello organizzativo, ma richiede la dimostrazione di tali carenze gestionali idonee a prevenire reati analoghi a quelli che sono stati commessi.
L’accertamento della colpa di organizzazione presenta poi particolare complessità quando il reato presupposto della potenziale responsabilità dell’ente sia per l’appunto un omicidio o lesioni colpose conseguenti all’inosservanza di prescrizioni per la sicurezza. In queste circostanze, infatti, assume rilevanza, secondo la Cassazione, la previsione dell’art. 30 comma 5 del DLgs. 81/2008, che stabilisce una presunzione di conformità per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007.
La disposizione introduce un meccanismo presuntivo di adeguatezza che, pur non determinando un’automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza nell’ambito dell’accertamento della colpa organizzativa giacché non deve ammettersi una sottovalutazione dell’importanza della certificazione del modello organizzativo, la cui idoneità, pur non determinando automaticamente dalla certificazione, deve essere oggetto di una valutazione più approfondita alla luce della presunzione di conformità di cui al citato comma 5 dell’art. 30 del DLgs. 81/2008. In sostanza, l’esistenza di un modello certificato secondo standard internazionali riconosciuti costituisce un elemento che deve essere superato da una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato.














