Il Consiglio nazionale del Notariato dedica un nuovo Studio (il n. 126-2025/I diffuso ieri) allo stallo decisionale (c.d. “deadlock”) nell’organo amministrativo delle società.
Si osserva, in primo luogo, come una prima causa di stallo potrebbe derivare dal fatto di riconoscere la legittimità del voto unanime all’interno del CdA.
Rispetto a tale circostanza, in particolare, occorre valutare come evitare che uno stallo decisionale possa nascere da una situazione contingente come potrebbe essere, ad esempio, l’astensione dal voto di un consigliere per conflitto di interessi.
Infatti, questo tipo di astensione – motivata dall’intento dell’amministratore di non influire sulla decisione del CdA – invece di favorire l’adozione della decisione finirebbe per determinarne l’insuccesso, frustrando l’intento meritorio dell’astensione, perché conteggiata come voto contrario e in quanto tale causa di un possibile stallo sulla decisione.
Risulta quindi opportuna l’introduzione di una clausola statutaria in base alla quale nel calcolo del quorum deliberativo non si debba tener conto delle astensioni volontarie, almeno quando motivate da un possibile conflitto di interessi.
Si tratta di indicazioni valide anche con riguardo ai CdA di srl. In questo tipo societario, peraltro, sono contemplate regole normative che offrono rimedi alle possibili inefficienze gestionali nel caso di opzione per i modelli di amministrazione disgiuntivo e congiuntivo.
Infatti, nel modello disgiuntivo ciascun amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere rimettendo la decisione alla maggioranza dei soci, mentre nel modello congiuntivo il singolo amministratore ha il potere di compiere da solo atti quando vi sia l’esigenza di evitare un danno alla società.
Intento legislativo che si rinviene anche nell’art. 838-quinquies, in forza del quale, nelle srl e nelle società di persone, l’atto costitutivo può prevedere “clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati da soggetto estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”.
Nell’ambito dei più efficaci rimedi interni all’organo, poi, vengono prese in considerazione le clausole che risolvono lo stallo mediante l’attribuzione di un voto prevalente, ossia: la clausola del c.d. “casting vote”, con prevalenza del punto di vista di un amministratore su quello dell’altro, o quella dell’“amministratore delegato on/off”, in cui uno o più amministratori delegati sono investiti, nei casi di stallo (o in certi casi di stallo), del potere di decidere su particolari questioni operative (questioni, ovviamente, non rientranti nelle materie rimesse alla competenza esclusiva del CdA ai sensi dell’art. 2381 c.c comma 4 c.c.).
Nell’ambito dei rimedi esterni all’organo amministrativo, invece, sono prese in esame quelle clausole che permettono di rimediare allo stallo agendo sulla composizione dell’organo (ad esempio, la clausola simul stabunt simul cadent o la clausola “two to hire, one to fire”) o allocando altrove il potere decisionale (ossia le clausole contemplate dal già citato art. 838-quinquies c.p.c. e quella che emerge dall’art. 2479 c.c comma 1 c.c.).
In quest’ultimo caso (della c.d. “provocatio ad populum”), attinente alle sole srl, il potere decisionale, inibito nel CdA dallo stallo, viene trasferito ai soci.
Fermo restando che, anche se la decisione venisse adottata dai soci, resterebbe imprescindibile la relativa esecuzione da parte degli amministratori














