Il principio affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 7226/2026 è che l’impugnazione dell’avviso bonario non è un onere, bensì una facoltà per il contribuente, e come tale non preclude la successiva impugnazione della cartella esattoriale
Il caso giudiziario
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n. (omissis), emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale ex articolo 36-ter DPR n. 600773, con cui si disconoscevano le detrazioni per i figli a carico e per spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n.449/97 per l’anno di imposta 2009.
Il ricorso veniva rigettato, sull’assunto della decadenza maturata in danno della contribuente per omessa impugnazione dell’avviso bonario emesso ad esito della procedura del citato controllo formale ex articolo 36-ter. Sul medesimo assunto anche la CRT della Campania rigettava l’appello successivamente spiegato dal contribuente
Avverso la predetta sentenza di secondo grado il contribuente propone infine ricorso per cassazione
La decisione della Cassazione
Queste le ragioni giuridiche alla base della decisione della Cassazione nell’ordinanza n. 7226 del 25.03.2026.
Nel caso di specie, afferma il giudice di legittimità, l’unico atto che il contribuente aveva l’onere di impugnare ex articolo 19 del DLgs. n. 546/92 era appunto la cartella emessa a seguito di controllo formale, in quanto la stessa funge anche da atto impositivo e non meramente riscossivo. Adempimento che il ricorrente ha regolarmente eseguito.
Come è noto, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 600/73, gli Uffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente, relativamente alla spettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute. Il controllo è di tipo formale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’esito del controllo che dia luogo ad una maggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e non formalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invece sostituito direttamente dalla notifica della cartella.
Per contemperare il possibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’articolo 6 comma 5, della legge n. 212/2000 l’esito del controllo cartolare della dichiarazione va previamente comunicato con la c.d. comunicazione di irregolarità (o avviso bonario). Ed è senz’altro consentita la diretta impugnabilità di quest’ultima comunicazione.
Infatti, come afferma Cass. n. 3315 del 19.2.2016, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del DLgs. n. 546/92 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità (avviso bonario) ex articolo 36 bis comma 3, del DPR n. 600/73
Tuttavia, la Cassazione infine precisa che l’impugnazione da parte del contribuente avverso atti non espressamente indicati dall’articolo 19 del DLgs. n. 546/92 è solo una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, non è affatto preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. (Cass. Sez. 5, n 11471 del 11.5.2018; conf., di recente, Cass. Sez. 5, 14.6.2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01). Rv. 675176 – 01, cit.).
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ritenendo invece motivo di decadenza la mancata impugnazione di un atto meramente prodromico quale la comunicazione di irregolarità. Pertanto, sostiene il giudice di legittimità, essa va annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.















