Sintesi operativa
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 luglio 2026 (Parte I), dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,chiarisce il funzionamento della rateazione dei debiti tributari non ancora affidati all’Agente della riscossione prevista dall’art. 25-bis del Codice della crisi, nell’ambito della composizione negoziata della crisi (CNC).
Il beneficio opera quando la CNC si conclude con uno degli accordi previsti dall’art. 23, comma 1, lett. a) o c), CCII, purché l’accordo sia pubblicato nel Registro delle imprese.
1. Serve una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate
La rateazione non opera automaticamente: l’impresa deve presentare una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate, indicando almeno:
- i debiti tributari che si intendono rateizzare;
- gli estremi dell’accordo conclusivo della CNC;
- la situazione di difficoltà finanziaria;
- il piano di pagamento richiesto.
Particolarmente importante è la sottoscrizione dell’esperto indipendente, alla quale la circolare attribuisce un significativo valore probatorio circa la sussistenza dei presupposti.
2. Fino a 72 rate: l’Ufficio ha un potere sostanzialmente vincolato
Questo è probabilmente il passaggio più importante per l’istanza.
Per una richiesta fino a 72 rate mensili, una volta verificati i requisiti formali dell’istanza e la sottoscrizione dell’esperto, l’Agenzia non dispone di un’ampia discrezionalità: la dilazione deve essere concessa.
Il presupposto rimane comunque una temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria.
3. Da 73 a 120 rate: cambia radicalmente il livello di motivazione
Per arrivare fino a 120 rate mensili, non è sufficiente rappresentare una generica difficoltà finanziaria.
Occorre dimostrare una “comprovata e grave situazione di difficoltà”, che deve essere:
- concretamente descritta nell’istanza;
- adeguatamente documentata;
- attestata dall’esperto;
- compatibile con un piano di rimborso sostenibile.
L’Agenzia deve quindi verificare non soltanto quanto è grave la situazione dell’impresa, ma anche se il debito possa essere sostenuto con un piano più breve. In altre parole, bisogna spiegare perché 72 rate non sono sufficienti e perché 120 rate sono invece necessarie e sostenibili.
4. La criticità
Ecco il problema pratico: la valutazione delle richieste fino a 120 rate lascia uno spazio valutativo all’Ufficio e potrebbe quindi generare orientamenti differenti tra gli uffici territoriali.
C’è inoltre una possibile incongruenza temporale: un piano di rateazione di 10 anni può essere più lungo dell’orizzonte normalmente considerato nella CNC. Ad esempio, per gli accordi ex art. 23, comma 1, lett. a), la relazione dell’esperto è normalmente concentrata sulla continuità aziendale nei due anni, mentre la rateazione può estendersi per dieci anni.
5. Rapporto con la rateazione ordinaria
La circolare chiarisce inoltre che, pur trattandosi di debiti non ancora affidati alla riscossione, l’art. 25-bis richiama, per quanto compatibili, le regole dell’art. 19 del DPR 602/1973, relativo alla rateazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione.
6. Attenzione alla decadenza
Il beneficio può venire meno non soltanto per il mancato pagamento di una rata, ma anche se successivamente il debitore accede a determinati strumenti di regolazione della crisi o intervengono eventi quali:
- apertura della liquidazione giudiziale;
- liquidazione controllata;
- accertamento dello stato di insolvenza.
In concreto, per la tua istanza
| Richiesta | Cosa occorre dimostrare | Ruolo dell’Ufficio |
|---|---|---|
| Fino a 72 rate | Temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria + requisiti formali + sottoscrizione esperto | Sostanzialmente vincolato |
| 73–120 rate | Comprovata e grave difficoltà, impossibilità di sostenere una rateazione più breve e sostenibilità del piano decennale | Valutazione sostanziale |
Quindi, se la tua intenzione è chiedere 120 rate, l’istanza dovrebbe essere costruita in modo molto più robusto rispetto a una semplice richiesta di dilazione: bisogna creare un vero e proprio “dossier” della necessità delle 120 rate, collegando la situazione finanziaria attuale ai flussi di cassa prospettici e dimostrando matematicamente che, ad esempio, 72 rate non consentirebbero di mantenere l’equilibrio finanziario previsto dall’accordo di risanamento, mentre 120 rate sì.














