Tra gli esiti possibili della composizione negoziata della crisi, ai sensi dell’articolo 23 comma 2 lett. c) del DLgs. 14/2019, rientra la possibilità che l’imprenditore possa proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Sebbene per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 136/2004 sia venuto meno il riferimento all’esito “non positivo” delle trattative, il ricorso alla procedura concordataria ex articolo 25 sexiesdel DLgs. 14/2019 è comunque subordinato all’avverarsi di due condizioni principali;
-deve accertarsi che non sia praticabile nessuna delle soluzioni idonee al risanamento;
-è necessario, inoltre, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede così come dichiarato dall’esperto nella relazione finale.
Ciò implica la necessaria sussistenza, a monte, dei presupposti iniziali necessari per l’accesso alla composizione negoziata, tra cui la possibilità di un ragionevole risanamento aziendale.
Pertanto, è dunque inammissibile l’ipotesi di una continuità intermedia e temporanea dell’attività aziendale, sebbene funzionale a una successiva e più proficua liquidazione dell’attivo. La prosecuzione temporanea dell’attività di impresa risulterebbe, infatti, incompatibile con il principio della responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 c.c. oltre a introdurre apprezzamenti discrezionali che renderebbero necessaria una approvazione della proposta da parte dei creditori stessi.
Ciò comporta la necessità che la cessione dell’attività sia immediata, escludendo ogni possibile detenzione dell’azienda in capo a un debitore che, proprio in ragione dell’accesso al concordato semplificato, adduce la propria insolvenza (Trib. Milano 15 aprile 2025 n.286)















