La Cassazione analizza l’effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese sui giudizio in corso.
Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2023, con la quale una srl era stata ritenuta responsabile dei reati-presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640 bis c.p. e malversazioni di erogazioni pubbliche ex art. 316 bis c.p, condannata alla sanzione pecuniaria di 105 quote per un valore complessivo di euro 27.090
Contro la sentenza d’appello il difensore di fiducia e procuratore speciale della srl propone ricorso per Cassazione, attestando la liquidazione e definitiva cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese.
Effetti della cancellazione della società
I giudici di legittimità analizzano gli effetti che la cancellazione della società determinano sul giudizio in corso.
Il dibattito nasce dalla mancata previsione esplicita, all’interno del Dlgs 231/2001, delle conseguenze derivanti dall’estinzione della società nel Registro delle imprese. Mentre il decreto cita espressamente cause come la prescrizione o l’amnistia, nulla dice sulla scomparsa del soggetto giuridico.
Precedente orientamento
In passato, un orientamento più rigido tendeva a escludere che la cancellazione potesse fermare il braccio della giustizia. Le ragioni di questa visione erano principalmente due:
- il principio di tassatività delle cause estintive, secondo cui non si possono aggiungere nuove motivazioni di estinzione oltre a quelle previste dalla legge;
- il timore che la cancellazione venisse utilizzata come un escamotage tattico per sottrarsi alle sanzioni pecuniarie o interdittive attraverso la chiusura volontaria della società;
Tuttavia, la Cassazione ha superato quest’orientamento giurisprudenziale che può dirsi oramai desueto.
Orientamento adottato dalla Cassazione
Infatti, con sentenza n.16218 depositata il 5 maggio la Cassazione ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito 231. Per effetto di tale principio di diritto una volta che la società cessa di esistere formalmente attraverso la procedura di liquidazione e successiva cancellazione, ogni pretesa sanzionatoria legata al Dlgs 231/2001 decade in modo irreversibile.
Varie sono le argomentazioni di diritto sulle quali poggia tale orientamento ermeneutico
Cancellazione della società con effetti “costitutivi”
Ai sensi dell’articolo 2495, comma 2, del Codice civile, la cancellazione dal registro delle imprese ha un’efficacia cosiddetta “costitutiva”. Questo significa che, dal momento in cui l’ufficiale del registro annota la fine della società, questa cessa di esistere per l’ordinamento in modo tombale. Tale effetto è irreversibile e si produce anche se rimangono debiti non pagati o rapporti giuridici ancora aperti.
Cancellazione equiparabile alla “morte” dell’imputato
L’articolo 35 del Dlgs 231/2001 stabilisce che all’ente si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni processuali previste per l’imputato. Seguendo questo filo logico, la Cassazione ha affermato che;
- la cancellazione della società produce effetti analoghi a quelli della morte dell’imputato;
- come il decesso estingue il fatto illecito commesso dalla persona fisica, così la morte della persona giuridica estingue l’illecito amministrativo dipendente da reato;
- l’azione punitiva dello Stato non può proseguire contro un fantasma giuridico;
Inutilità delle sanzioni postume
Punire un ente inesistente è un’attività priva di senso logico per la funzione stessa della pena:
- le sanzioni interdittive, nate per impedire il proseguimento di un’attività economica, non hanno senso se l’attività è già cessata definitivamente;
- le sanzioni pecuniarie perdono la loro efficacia deterrente e punitiva perché non esiste più un patrimonio o una struttura operativa da colpire;
Responsabilità non estendibile a terzi
Uno dei punti più delicati dell’analisi riguarda la posizione di soci e liquidatori dopo la cancellazione. Se lo Stato potesse trasferire l’obbligo di pagare la sanzione 231 sui soggetti terzi, si violerebbe il principio di personalità della responsabilità. In altre parole, poiché la sanzione nasce per punire l’ente, non può essere “ereditata” da chi ne faceva parte.
Irrilevanza delle motivazioni della cancellazione
La Corte ha stabilito che l’effetto estintivo della cancellazione ha una portata generale e oggettiva. Non è possibile distinguere tra:
- una cancellazione “fisiologica”, derivante dal naturale termine dell’attività;
- una cancellazione finalizzata esclusivamente a eludere le sanzioni del Dlgs 231/2001;
Pertanto, a seguito della cancellazione della società, essa si estingue a prescindere dalle motivazioni che giustifichino tale cancellazione















