L’art 94 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) tutela la continuità aziendale e il valore dell’impresa nel concordato, impedendo ai creditori strategici risoluzioni o modifiche contrattuali in danno dell’imprenditore, per il solo fatto dell’ingresso in procedura, della sua apertura o della concessione di misure protettive o cautelari.
Ciò a tutela dell’obiettivo della prosecuzione aziendale
Il successivo comma 2 dell’art 94 bis del CCII mira a neutralizzare il potere di reazione dei creditori strategici – già destinatari delle misure ex art. 54 comma 2 del CCII – che potrebbero strumentalizzare la morosità pregressa per interrompere o alterare i rapporti in corso. La norma, in verità, inibisce ai creditori strategici di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare contratti essenziali in corso di esecuzione in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato in continuità.
In forza dell’art 44 comma 1-quater, introdotto dal c.d. “correttivo-ter” Dlgs 136/2024, il debitore, in presenza di un progetto di piano, può chiedere di giovarsi, anticipatamente, del regime favorevole dello strumento di regolazione dallo stesso prescelto.
L’art. 44 comma 1-quater offre al debitore, per un periodo circoscritto, la possibilità di sottrarsi allo schema autorizzatorio ex art. 46 del CCII – che comporta un controllo da parte dell’autorità – qualora sia in grado di prospettare un progetto suscettibile di essere incardinato in uno strumento concorsuale a base negoziale (ADR) o in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO).
In tale ipotesi, il debitore può beneficiare di un sistema di vigilanza meno invasivo, che anticipa l’applicazione delle regole dello strumento prescelto, pur in assenza di una proposta definitiva.
Nel caso in esame, il debitore aveva fatto accesso al procedimento unitario con riserva, individuando sin da subito il concordato in continuità come strumento prescelto per la regolazione del concorso. Tale opzione comporta, secondo una lettura sistematica e coordinata degli artt. 44, 46 e 94-bis del CCII, la possibilità di richiedere l’applicazione anticipata dell’intero sistema di regole proprio dell’istituto, incluso l’art. 94-bis del CCII, che determina una compressione delle facoltà negoziali dei creditori strategici in relazione ai contratti funzionali alla continuità.
La portata anticipatoria dello strumento già nella fase prenotativa trova ulteriore conferma nell’art. 97 comma 7 del CCII, che, nel richiamare l’art. 44 comma 1-quater, consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti oltre il termine ex art. 44 comma 1 lett. a) ed entro i 30 giorni dal decreto di apertura.
Nel consentire l’estensione temporale della misura sospensiva, si conferma che l’anticipazione degli effetti tipici del concordato in continuità si proietta sull’intero impianto normativo che disciplina lo strumento, ivi comprese le disposizioni – come l’art. 94-bis e l’art. 97 – che incidono sulla regolazione dei rapporti contrattuali pendenti, ai fini della salvaguardia della continuità e della stabilizzazione del perimetro negoziale dell’impresa in crisi.















