Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 6 febbraio scorso, si è pronunciato sulla corretta interpretazione della seguente clausola statutaria: “gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni, salvo che l’assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte al successivo esercizio”.
Qual è l’esatto significato di questa disposizione?
Ecco la risposta: prima della deliberazione assembleare, il socio non è titolare non di un diritto al dividendo, che sorge solo in seguito alla relativa statuizione dell’assemblea, ma di una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile conseguito
I giudici milanes, infatti,i ricordano come il progetto di bilancio debba essere redatto dagli amministratori e come agli stessi sia riconosciuta anche la competenza alla formulazione di una proposta di destinazione degli utili conseguiti.
Resta però affidata inderogabilmente all’assemblea dei soci sia l’approvazione del bilancio che la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili.
In pratica, l’assemblea ha il potere di approvare la proposta, rigettarla o modificarla (modifica che, come precisato dal Caso Assonime n. 5/2023, non renderebbe necessario né modificare la proposta né riapprovare il bilancio).
Alla base di tale affermazione si pone il primo comma dell’art 2433 c.c, ai sensi del quale “la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio…”.
Infatti, l’accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo. A tal fine occorre un’ulteriore statuizione dei soci, ai quali spetta valutare se reinvestire l’utile conseguito – che costituisce una componente del patrimonio netto sociale – o distribuirlo, totalmente o parzialmente, tra gli stessi soci sotto forma di dividendo, fermo restando il limite della buona fede e del divieto di abuso da parte della maggioranza a danno della minoranza.
Ciò, d’altra parte, connota la disciplina in esame rispetto a quella dettata per le società di persone, dove il diritto al dividendo si acquista automaticamente con l’accertamento del risultato positivo; infatti, l’articolo 2262 c.c subordina l’insorgenza del diritto del socio alla percezione degli utili alla sola approvazione del rendiconto
A ogni modo, conclude la decisione in commento, il diritto del socio di società di capitali al dividendo è sottoposto a una duplice condizione:
– l’utile deve risultare dal bilancio di esercizio regolarmente approvato dall’assemblea dei soci;
– l’assemblea dei soci deve deliberarne la distribuzione.
In tal modo si neutralizza il rischio che un automatico riconoscimento del diritto al dividendo in capo ai soci alteri l’equilibrio dei poteri tra organo amministrativo e organo assembleare.















