Il Decreto Legge 39/2025, publbicato in GU n 75 del 31 marzo, ha regolato la proroga del nuovo adempimento per le imprese relativo alla polizza catastrofale.
In particolare è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:
- entro il 1° gennaio 2026, per le micro e piccole imprese,
- entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
- è rimasto al 31 marzo l’obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Mancata stipula: incentivi che si perdono
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Tale previsione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Al momento, la mancata stipula delle assicurazioni entro i termini di legge comporterà, per chi non si adegua, l’impossibilità di accedere ad alcuni incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy, individuati dal DM 18 giugno 2025 del MIMIT. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:
– “Contratti di sviluppo”(art. 43 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e DM 9 dicembre 2014)
– “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89 (DM 24 marzo 2022)
– “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)“ (DM 4 gennaio 2021 DM 30 luglio 2025);
– “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)“ (DM 24 settembre 2014;)
– “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11 giugno 2020);
– “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29 ottobre 2020);
– “Mini contratti di sviluppo” (DM 12 agosto 2024);
– “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3 luglio 2105);
– “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13 novembre 2014);
– “Finanziamento di start-up” (DM 11 marzo 2022);
– “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM3 marzo 2022);
Elenco degli incentivi preclusi non tassativo
Il provvedimento del MIMIT che individua gli incentivi preclusi, si ricorda, riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle Imprese e del made in Italy. L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo, essendo in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.
Per le domande di agevolazioni (quelle individuate dal MIMIT nel decreto) presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre, quindi, occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.
Peraltro, l’adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Quali imprese devono assicurarsi
Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione
Deve trattarsi, inoltre, di imprese che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
– terreni e fabbricati,
– impianti e macchinario,
– attrezzature industriali e commerciali.
In caso contrario, l’obbligo assicurativo non sussiste.
Imprese escluse dall’obbligo
Unica eccezione importante è rappresentata dalle imprese agricole, disciplinate dall’articolo 2135 del codice civile. Per queste attività rimane operativo il Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici, istituito dalla legge n. 234 del 2021. In questo caso, dunque, la copertura non dipende da un’assicurazione privata ma da un meccanismo pubblico di solidarietà.














