Nel panorama degli adempimenti societari italiani, uno dei temi che continua a generare dubbi tra professionisti e imprese riguarda la tassa di concessione governativa sui libri sociali, soprattutto con riferimento alle società a responsabilità limitata (SRL).
Un’imposta legata alla vidimazione
La tassa di concessione governativa nasce storicamente come tributo connesso alla bollatura e vidimazione dei libri sociali. Si tratta, quindi, di un’imposta che presuppone un’attività formale obbligatoria: la numerazione e la vidimazione preventiva dei registri societari presso il Registro delle imprese o un notaio, che serve ad attestare la regolarità formale e cronologica degli atti societari.
Obbligo di vidimazione per le SPA
Per le società per azioni (SPA), questo obbligo è tuttora vigente. L’articolo 2421 del codice civile, riguardante le società per azioni, prevede infatti espressamente l’obbligo di bollatura, disponendo che i libri sociali, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215.
L’articolo 2215 richiamato dispone che:
“I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.”
Nessun dubbio, quindi, per la vidimazione nelle spa, posta la specifica previsione normativa. Di conseguenza, tali società sono tenute al versamento annuale della tassa, in misura fissa (309,87 euro o 516,46 euro, a seconda del capitale sociale).
Il caso delle SRL: cosa dice la legge
Diversa è la situazione delle SRL. La riforma del diritto societario ha eliminato l’obbligo generalizzato di vidimazione dei libri sociali per questa tipologia societaria. L’articolo 2478 del codice civile disciplina infatti i libri obbligatori senza richiamare le norme sulla bollatura previste per le SPA.
Da qui deriva un punto centrale: in assenza di obbligo di vidimazione, viene meno anche il presupposto della tassa di concessione governativa.
Incertezza applicativa della norma
Nonostante il dato normativo, giova segnalare come alcuni operatori continuano a ritenere dovuto il tributo anche per le SRL, sulla base di interpretazioni estensive o di prassi consolidate risalenti nel tempo. Questa incertezza è alimentata anche dal fatto che molte società, per ragioni organizzative o prudenziali, scelgono comunque di procedere alla vidimazione dei libri sociali, pur non essendovi obbligate.
L’unica ipotesi in cui la tassa è dovuta
Proprio questa scelta volontaria rappresenta l’unica eccezione rilevante: se una SRL decide di vidimare i propri libri sociali, la tassa di concessione governativa diventa dovuta, applicandosi in tal caso la disciplina dettata per le spa.
Teso ricostruttiva prevalente
Nel 2026, la posizione maggiormente condivisa in dottrina e tra gli operatori qualificati è chiara:
- le SRL non sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa,
- salvo il caso in cui optino volontariamente per la vidimazione dei libri.















