Con l’accesso alla liquidazione controllata il debitore, che si trova in stato di sovraindebitamento, può porvi rimedio attraverso la liquidazione di tutti i suoi beni.
Si tratta di una procedura concorsuale avente natura universale e operante lo spossessamento generale del debitore (Trib. Forlì 18 giugno 2024); questi risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, in ossequio al principio generale di garanzia patrimoniale di cui all’art 2740 c.c) , a eccezione di quanto espressamente escluso ex art 268 comma 4 del DLgs. 14/2019.
Oltre allo stato di sovraindebitamento, l’accesso alla liquidazione controllata richiede che la procedura possa recare una utilità diretta o indiretta ai creditori; è necessario, infatti, che si possa acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie (art 268 comma 3 del DLgs. 14/2019).
Legittimato alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata è sia il debitore (art 268 comma 1 del DLgs. 14/2019) sia il creditore, anche in pendenza di una procedura esecutiva individuale (att 268 comma 2 del DLgs. 14/2019); in quest’ultimo caso è necessario che dagli atti di istruttoria emerga che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 50.000 euro.
In verità, la legittimazione del creditore segue anche l’eventuale revoca della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore 8art 73 comma 2 del DLgs. 14/2019) ovvero di concordato minore (art 83 comma 2 del DLgs. 14/2019), sempre che la stessa sia causata dal compimento di atti in frode o di inadempimenti della proposta; in questo caso, legittimato è anche il Pubblico Ministero.
Il creditore istante, ai fini dell’apertura del procedimento, è tenuto ad allegare e a dimostrare non solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ma anche la legittimazione all’azione.
In particolare, sebbene non si richieda che il credito si fondi su un titolo esecutivo, è comunque necessario che il tribunale ne verifichi l’esistenza nell’esercizio dei propri poteri istruttori, seppur in via incidentale.
In merito, non può considerarsi provata l’esistenza del credito se l’istante allega le sole “bollette commerciali” recanti il numero di identificazione del file fattura inviato al SdI ma prive di estensione “.xml” e mancanti delle ricevute di acquisizione generate dal Sistema di Interscambio, ugualmente con estensione “.xml”.
Tale documentazione è da ritenersi inidonea a provare l’esistenza e la liquidità del credito e, dunque, la legittimazione del creditore stesso.
In tal senso si è espresso il Tribunale di S.M. Capua Vetere con decreto del 10 giugno 2025
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/1972 per fattura elettronica deve intendersi quel documento emesso e ricevuto in un qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario; a norma dell’art 232 della Direttiva IVA 112/2006 l’accordo con il destinatario costituisce presupposto indefettibile per l’emissione della fattura elettronica.
Determinante, infatti, per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee, non è il tipo di formato originario, piuttosto la circostanza che la fattura sia in formato elettronico al momento della trasmissione, ricezione e accettazione da parte del destinatario (circ. Agenzia Entrate n. 18/2014). Ne consegue che ciò che rileva non è necessariamente l’estensione del file, ma l’emissione e la ricezione mediante sistemi elettronici.
In ogni caso le fatture, ancor più se prive della prova di invio al Sistema di Interscambio, al pari degli estratti della contabilità non appaiono idonee a dimostrare l’esistenza e la liquidità del credito; si tratta, infatti, di un documento contabile che può, ai sensi dell’art 2710 far prova nei rapporti intercorsi tra gli imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale.















