L’ordinanza del Tribunale di Torino del 21 luglio 2026 affronta il problema del rapporto tra la composizione negoziata della crisi e il pignoramento presso terzi promosso dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973.
Il problema nasce perché il pignoramento esattoriale presenta una disciplina particolare: l’Agente della riscossione può ordinare direttamente al terzo di pagare le somme dovute al debitore, senza necessità della preventiva udienza tipica dell’espropriazione presso terzi ordinaria.
La questione diventa quindi particolarmente delicata quando, nel frattempo, l’impresa accede alla composizione negoziata e ottiene o richiede misure protettive/cautelari.
La posizione del Tribunale di Torino
Secondo l’impostazione richiamata da Eutekne, il Tribunale di Torino ritiene che la disciplina della composizione negoziata possa incidere anche sul pignoramento esattoriale.
Il punto centrale è stabilire fino a quando il pignoramento possa produrre i propri effetti e, soprattutto, quale sia il momento rilevante per verificare l’operatività delle misure protettive.
La pronuncia si pone in continuità con quella del Tribunale di Napoli del 20 luglio 2026 e anticipa l’analoga posizione assunta dal Tribunale di Vicenza il 22 luglio 2026.
Il termine previsto dall’art. 72-bis
Particolare attenzione viene dedicata al termine previsto dall’art. 72-bis, comma 1, lett. b), del DPR 602/1973.
È proprio questo uno dei passaggi che, secondo Eutekne, deve essere coordinato con la disciplina delle misure protettive della composizione negoziata.
Il problema pratico è capire se, una volta intervenuta la protezione accordata nell’ambito della CNC, l’Agente della riscossione possa ancora ottenere il pagamento dal terzo oppure se l’esecuzione debba essere temporaneamente arrestata.
La soluzione assume un’importanza notevole soprattutto quando il terzo è una banca e il pignoramento riguarda il conto corrente dell’impresa: la prosecuzione dell’esecuzione potrebbe infatti sottrarre liquidità indispensabile per la continuità aziendale e per il risanamento.
Il principio di fondo
La logica della pronuncia è quella di assicurare un coordinamento tra:
- la tutela del credito erariale;
- gli effetti del pignoramento esattoriale;
- le misure protettive della composizione negoziata;
- l’esigenza di preservare la liquidità necessaria alla continuità aziendale.
La CNC non determina una cancellazione del credito fiscale né una definitiva liberazione delle somme già legittimamente vincolate. La protezione opera invece nell’ottica di impedire che l’iniziativa esecutiva comprometta il percorso di risanamento.
Perché l’ordinanza è importante
La pronuncia del Tribunale di Torino assume particolare rilievo perché contribuisce a delineare un orientamento giurisprudenziale che sembra riconoscere una significativa efficacia alle misure protettive anche rispetto alle iniziative esecutive dell’Agente della riscossione.
La questione non è quindi semplicemente se il pignoramento fiscale sia “sospeso” con l’ingresso nella CNC, ma quali effetti concreti produca la protezione giudiziale sul procedimento esecutivo e sui pagamenti che il terzo dovrebbe effettuare.
In particolare, diventa essenziale individuare correttamente la sequenza temporale:
notifica del pignoramento → accesso alla CNC → richiesta/conferma delle misure protettive o cautelari → eventuale maturazione di nuove somme → pagamento al creditore procedente.
È proprio questa scansione temporale a determinare la sorte delle somme.
In estrema sintesi
L’ordinanza del Tribunale di Torino del 21 luglio 2026 rafforza l’idea che la composizione negoziata possa costituire uno strumento effettivo di protezione dell’impresa anche nei confronti del pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/1973.
La finalità della misura non è favorire il debitore a danno dell’Erario, ma evitare che l’esecuzione individuale sottragga all’impresa la liquidità necessaria per realizzare il risanamento.
Perciò, nel caso concreto, diventa decisivo esaminare la data di notifica del pignoramento, la data di accesso alla CNC, il contenuto del provvedimento sulle misure protettive/cautelari e la data in cui le somme sono divenute disponibili.
Eutekne collega espressamente la decisione torinese alle pronunce di Napoli e Vicenza, evidenziando così un orientamento giurisprudenziale che si sta formando in modo molto ravvicinato nel tempo.















