La proroga delle misure protettive
Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’art. 8 del DLgs. 14/2019, in particolare se (Trib. Busto Arsizio 3.5.2023):
- sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione;
- la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.
Il reclamo contro la proroga
L’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di proroga delle misure protettive adottato dal Tribunale concorsuale (in composizione collegiale) ex articolo 55. comma 4 del DLgs. 14/2019, in assenza di specifiche previsioni normative, risulta controverso.
La Corte d’Appello di Bari, con ordinanza del 14 ottobre 2025, ha esaminato la questione relativa all’ammissibilità della proposizione del reclamo avverso il provvedimento di proroga delle misure protettive adottato dal Tribunale (in composizione collegiale) ai sensi dell’articolo 55 comma 4 del DLgs. 14/2019 (CCII)
In termini generali, il procedimento per la concessione delle misure cautelari e delle misure protettive atipiche e tipiche è disciplinato dal comma 2 dell’art. 55 del CCII e prevede che il contraddittorio sia instaurato preventivamente con fissazione dell’udienza, salvo che il decreto sia emesso inaudita altera parte e, poi, confermato, revocato o modificato con ordinanza all’esito del contraddittorio.
Il decreto di proroga, ex art. 55 comma 4, è assunto, a differenza di quanto previsto dal comma 2 per la concessione delle misure protettive, all’esito di un procedimento privo di contraddittorio.
Stante l’assenza di diverse caratteristiche ontologiche e procedurali tra il reclamo avverso la conferma o la revoca delle misure e il reclamo avverso la loro proroga, il provevdimento di proroga pertanto dev’essere impugnato davanti al Tribunale in composizione collegiale, sebbene in diversa composizione.
Possiamo concludere che la tutela per il creditore – analogamente a quanto accade per la conferma e/o la revoca della misura protettiva adottata ai sensi del terzo comma dell’art. 55 del CCII – permane anche nel caso di concessione della proroga delle misure protettive, sebbene innanzi a una sezione diversa del medesimo Tribunale che ha pronunciato il provvedimento.















