I sindaci di una società rispondono per omesso controllo non solo della regolarità formale della contabilità sociale, ma anche della congruità della medesima rispetto all’operatività concreta della società.
La sentenza n 32560 affronta il caso in cui la condotta del sindaco sia di mera omissione dei dovuti controlli: in tale ipotesi deve potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all’epoca, già presenti “segnali di allarme” o “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando
Nel procedimento affrontato dalla pronuncia in commento – la citata n. 32560/2025 – il presidente del collegio sindacale era stato ritenuto colpevole dei delitti di bancarotta di una srl dichiarata fallita per avere consentito agli amministratori, non esercitando il dovuto controllo, di cagionare tale fallimento sia appostando crediti inesistenti, sia distraendo somme pari a circa 8 milioni di euro.
Secondo i giudici, i “segnali d’allarme” e gli “indici rivelatori” erano stati plurimi e in particolare consistevano nei seguenti elementi.
Gli attivi dei bilanci (quando il soggetto imputato rivestiva ancora la carica di presidente del collegio sindacale) erano viziati dalla appostazione di crediti, ingenti, nei confronti di alcune società cubane, la cui veridicità era palesemente dubbia. Essi erano anche privi di un sottostante titolo contrattuale. Si trattava di crediti decisivi per l’equilibrio finanziario della società, la cui contabilizzazione (in assenza anche di ogni tentativo di recupero) aveva poi consentito agli amministratori di proseguire l’attività, così da poter prelevare somme (versandole a se stessi o a società a costoro riconducibili), anch’esse ingenti, dalla casse sociali, una volta ancora senza alcun titolo giustificativo.
Le condotte consumate dagli amministratori erano pertanto ritenute dai giudici così palesi ed evidenti che i sindaci le avrebbero certamente dovute rilevare dalla medesima contabilità (e dal controllo degli atti che la giustificavano) e che si erano potute consumare anche grazie alla loro totale inerzia.
La giurisprudenza in materia si sofferma in particolare sul fatto che l’obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato anche L’art 2403 bis c.c., che conferisce ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni.















