Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 15 maggio 2025, ha negato, in sede di composizione negoziata, la misura cautelare del divieto di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della posizione dell’impresa debitrice.
Il Tribunale ricorda, in primo luogo, come il giudizio di convalida delle misure protettive ex art 19 del DLgs. 14/2019 (CCII) è promosso verso i creditori che al deposito dell’istanza e della pubblicazione nel Registro delle imprese abbiano già avviato azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività imprenditoriale, ovvero siano in possesso di titoli esecutivi da azionare, quali litisconsorti necessari. La comunicazione agli altri creditori risultanti dall’elenco allegato al ricorso, invece, non è necessaria, quali litisconsorti facoltativi.
La tutela di questi ultimi, oltre che con l’eventuale gravame del provvedimento di conferma ex art. 19 comma 7 del CCII o con la facoltà di domandarne la revoca o la modifica di cui al comma 6, trova ulteriore momento con riferimento all’onere, in capo all’istante, di chiedere – entro 20 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con cui ha chiesto le misure protettive – la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del procedimento di convalida.
Vengono in rilievo, inoltre, l’art 18 comma 2 del CCII, che onera il debitore di inserire nel sistema di pubblicità camerale una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione ex art. 17 comma 3 lett. d), nonché l’art. 19 comma 4 del CCII circa la necessità di sentire i terzi incisi.
Una segnalazione alla centrale rischi è il risultato di un processo legale o negoziale che può portare all’esclusione o al divieto di una misura cautelare, come ad esempio la sospensione dei pagamenti per un’azienda in crisi, o anche al contrario, al divieto di segnalazione di una situazione di rischio, soprattutto durante una procedura di composizione negoziata della crisi. In questo ultimo caso, il Tribunale può disporre che non venga effettuata la segnalazione in Centrale Rischi per permettere la negoziazione e il mantenimento della credibilità dell’azienda.
Un’azienda in crisi, soprattutto durante una composizione negoziata della crisi, potrebbe chiedere al Tribunale di inibire la segnalazione alla Centrale Rischi e al CRIF. Questo per evitare che la segnalazione comprometta le trattative e la possibilità di ottenere finanziamenti, presentando una situazione aziendale non veritiera e danneggiando la sua reputazione.
Relativamente al caso di specie, è stata negata la misura cautelare del divieto di segnalare a sofferenza la posizione della debitrice alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e delle altre Istituzioni di rating private, discutendosi in ordine all’effettiva utilità della cautela (e/o sull’effettiva sussistenza del periculum in mora), ai fini degli interessi opposti.
La deroga all’obbligo di segnalazione dovrebbe essere fronteggiata da un robusto e contrario interesse sostanziale della controparte, determinando una violazione delle regole della trasparenza bancaria, che non apporta benefici tangibili, né ostacola le trattative.
Alle banche è di per sé impedito di procedere con peggioramento della “classificazione” del credito in ragione dell’attivazione di una composizione negoziata, ex art 16 comma 5 del CCII, pertanto, secondo il Tribunale, sarebbe eccessiva l’inibitoria di una corretta segnalazione delle posizioni di rischio a terzi, che invece risulta funzionale alla completezza della composizione negoziata, stante il collegamento ex art 14 del CCII della piattaforma telematica nazionale alle informazioni contenute nella Centrale Rischi, che non possono essere bloccate, stante il rischio di una rappresentazione della situazione aziendale non corretta (Trib. Perugia 2 maggio 2025)














