Il nuovo orientamento del Tribunale di Ivrea
Con il decreto del 25 maggio 2026 il Tribunale di Ivrea interviene su una delle questioni più delicate della composizione negoziata della crisi: la possibilità di assicurare all’impresa la continuità operativa quando il mancato rilascio del DURC o del DURF rischia di compromettere il buon esito delle trattative con i creditori.
La decisione rappresenta un importante sviluppo della giurisprudenza di merito, poiché riconosce l’ammissibilità di una misura cautelare atipica avente natura meramente accertativa, diretta a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge affinché gli enti competenti possano procedere al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Il problema operativo
Per molte imprese che operano nel settore degli appalti pubblici o intrattengono rapporti continuativi con la pubblica amministrazione, il possesso del DURC e del DURF costituisce un requisito essenziale per:
- partecipare alle gare pubbliche;
- stipulare nuovi contratti;
- ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- incassare i corrispettivi maturati.
La perdita di tali certificazioni può determinare un’immediata interruzione dei flussi finanziari proprio nella fase in cui la continuità aziendale rappresenta il principale obiettivo della composizione negoziata.
L’accertamento cautelare e non l’ordine di rilascio
Il Tribunale distingue nettamente due piani.
Da un lato, il giudice della composizione negoziata può esercitare i poteri cautelari previsti dall’art. 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, adottando provvedimenti anche atipici quando risultino strumentali al buon esito delle trattative.
Dall’altro lato, il giudice non può sostituirsi alle amministrazioni competenti né ordinare direttamente all’INPS, all’INAIL o all’Agenzia delle Entrate il rilascio del DURC o del DURF.
La misura ritenuta ammissibile consiste esclusivamente nell’accertamento giudiziale, con efficacia interinale e temporanea, della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa, lasciando comunque all’amministrazione competente l’adozione del provvedimento finale.
I presupposti della tutela cautelare
La pronuncia ribadisce che anche tale misura deve rispettare i tradizionali requisiti cautelari.
Occorre dimostrare:
- il fumus boni iuris, rappresentato dalla ragionevole perseguibilità del risanamento prevista dall’art. 12 CCII;
- il periculum in mora, consistente nel rischio concreto che il mancato rilascio del DURC o del DURF comprometta la continuità aziendale e renda inutili le trattative con i creditori.
Non è quindi sufficiente la mera esistenza di debiti contributivi o fiscali: è necessario dimostrare che il provvedimento richiesto sia concretamente funzionale alla prosecuzione dell’attività d’impresa e al successo del percorso di risanamento.
I limiti della misura
Il Tribunale individua anche precisi limiti all’utilizzo dello strumento.
L’accertamento:
- ha natura esclusivamente interinale;
- resta efficace soltanto durante la composizione negoziata;
- non attribuisce un diritto definitivo al rilascio della certificazione;
- non può trasformarsi in un provvedimento sostitutivo dell’attività amministrativa.
La funzione della misura è esclusivamente quella di evitare che il decorso del tempo necessario allo svolgimento delle trattative renda impossibile il risanamento dell’impresa.
Le ricadute pratiche
La decisione assume particolare rilievo per le imprese che operano negli appalti pubblici, nelle concessioni e nei servizi regolati, nelle quali il possesso del DURC e del DURF costituisce condizione indispensabile per la prosecuzione dell’attività.
L’orientamento valorizza la funzione delle misure cautelari quale strumento di tutela della continuità aziendale, ampliando il perimetro applicativo dell’art. 19 CCII senza alterare il riparto di competenze tra autorità giudiziaria e pubblica amministrazione.
Pur non consentendo al giudice di ordinare il rilascio delle certificazioni, la pronuncia offre alle imprese uno strumento processuale idoneo a evitare che il blocco amministrativo determini il fallimento del percorso di risanamento.
Considerazioni conclusive
Il decreto del Tribunale di Ivrea si inserisce nell’evoluzione della giurisprudenza che interpreta in senso estensivo i poteri cautelari del giudice della composizione negoziata. La tutela non consiste nella sostituzione dell’autorità amministrativa, ma nell’accertamento temporaneo dei presupposti di legge quando ciò sia indispensabile per preservare la continuità aziendale e consentire il buon esito delle trattative.
La pronuncia conferma così la natura elastica delle misure cautelari previste dall’art. 19 CCII, purché esse rispettino i principi di strumentalità, temporaneità e proporzionalità, evitando di incidere sulle competenze riservate agli enti preposti al rilascio del DURC e del DURF.















