La presentazione di documentazione falsa a un’Assessorato regionale per ottenere l’erogazione di fondi pubblici può determinare non soltanto la responsabilità penale della persona fisica che materialmente realizza la condotta, ma anche la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La questione assume particolare rilievo alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la responsabilità dell’ente non possa essere ricondotta a una forma di responsabilità oggettiva per il solo fatto che un soggetto apicale abbia commesso un reato nell’interesse della società.
Il presupposto necessario è rappresentato dalla cosiddetta “colpa di organizzazione”, la quale deve essere concretamente accertata e deve avere un rapporto causale con la commissione del reato-presupposto.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 34744/2026 riguarda una società a responsabilità limitata condannata, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis c.p.
La condotta consisteva nella predisposizione e presentazione di documentazione non veritiera, relativa a spese in realtà mai sostenute, allo scopo di ottenere dall’Assessorato regionale competente l’erogazione di una ulteriore quota di finanziamento e del saldo finale del progetto.
In particolare, il legale rappresentante della società aveva prodotto atti attestanti falsamente lo stato di avanzamento dei lavori.
La vicenda presenta quindi una struttura particolarmente significativa ai fini 231: da un lato, la condotta fraudolenta del soggetto apicale; dall’altro, l’utilità economica conseguita dalla società attraverso l’ottenimento del finanziamento.
Il reato-presupposto e l’art. 24 del D.Lgs. 231/2001
L’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 ricomprende tra i reati-presupposto diverse fattispecie poste a tutela delle risorse pubbliche, tra cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p.
Ne deriva che la falsificazione della documentazione utilizzata per ottenere un finanziamento pubblico può assumere rilevanza 231 quando la condotta integri uno dei reati espressamente contemplati dal decreto.
La qualificazione giuridica della condotta deve tuttavia essere effettuata caso per caso. La mera inesattezza di una dichiarazione non equivale automaticamente a una truffa aggravata e occorre verificare la concreta dinamica dell’erogazione, le modalità fraudolente utilizzate e il rapporto tra la condotta e il conseguimento del contributo.
Interesse e vantaggio dell’ente
Un ulteriore requisito è rappresentato dai criteri di imputazione oggettiva previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001.
Il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, tale requisito è stato individuato nell’utilità economica derivante dal finanziamento ottenuto dalla società. Secondo la ricostruzione riportata da Eutekne, il finanziamento rappresentava un vantaggio economico di rilevante entità per l’impresa.
La distinzione tra interesse e vantaggio conserva comunque una propria autonomia: l’interesse riguarda la finalizzazione della condotta verso un’utilità per l’ente, mentre il vantaggio attiene al beneficio concretamente conseguito.
La “colpa di organizzazione” non coincide con la semplice assenza del Modello 231
È questo il profilo maggiormente significativo della pronuncia.
La Cassazione ha chiarito che l’assenza del modello organizzativo, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non costituiscono, di per sé, gli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente.
La responsabilità dell’ente richiede invece l’accertamento di una vera e propria colpa di organizzazione.
La nozione è stata sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità proprio per evitare che la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 si trasformi in una responsabilità oggettiva della persona giuridica.
La colpa di organizzazione svolge, infatti, una funzione assimilabile a quella che la colpa svolge nel reato della persona fisica: rappresenta il rimprovero rivolto all’ente per non avere adottato, o efficacemente attuato, le necessarie regole cautelari dirette a prevenire il rischio di commissione di quel determinato tipo di reato.
La Cassazione ha già chiarito che tra gli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente devono essere considerati il reato-presupposto, la relazione organica e teleologica tra autore ed ente, la colpa di organizzazione e il nesso causale tra il deficit organizzativo e la commissione del reato.
Il deficit organizzativo deve essere concreto
Ne consegue che non è sufficiente affermare che la società non disponeva di un Modello 231.
Occorre verificare come l’impresa fosse concretamente organizzata e se fossero presenti presidi idonei a prevenire proprio la condotta successivamente realizzata.
Nel caso esaminato dalla Cassazione sono stati valorizzati, nel loro complesso, diversi elementi: la posizione apicale dell’autore del reato, la natura fraudolenta e reiterata della condotta, la finalizzazione della stessa al conseguimento di un’utilità per la società, l’assenza di specifici modelli organizzativi e, soprattutto, la mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo sulle attività connesse al progetto finanziato.
Particolare rilievo ha assunto l’assenza di un organismo o di un sistema di verifica idoneo a controllare la corretta gestione delle attività e della documentazione relativa al progetto.
È proprio questo deficit organizzativo concreto, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, a consentire di collegare causalmente l’inefficienza dell’organizzazione alla commissione del reato.
Il nesso causale diventa quindi centrale
La responsabilità 231 non deriva automaticamente dal verificarsi del reato all’interno dell’impresa.
L’accusa deve individuare una carenza organizzativa specifica e dimostrare che essa abbia avuto un’incidenza causale sulla realizzazione del reato.
Il ragionamento può essere sintetizzato nel seguente schema:
reato-presupposto → interesse/vantaggio dell’ente → deficit organizzativo → nesso causale → responsabilità 231.
La semplice constatazione che il modello non esisteva o non era perfettamente attuato non esaurisce quindi l’accertamento giudiziale.
Il ruolo del Modello 231
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo assume comunque una funzione fondamentale.
La sua concreta predisposizione e attuazione consente infatti all’ente di dimostrare di avere adottato misure preventive coerenti con i rischi specifici dell’attività svolta.
Nel settore dei finanziamenti pubblici, ciò significa predisporre procedure dedicate, tra l’altro, alla:
- individuazione dei soggetti autorizzati a predisporre e sottoscrivere le richieste di finanziamento;
- verifica della veridicità della documentazione prodotta;
- gestione e conservazione dei giustificativi di spesa;
- verifica dello stato di avanzamento dei progetti;
- separazione delle funzioni tra chi gestisce il progetto e chi ne verifica la documentazione;
- tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- effettuazione di controlli indipendenti sulle dichiarazioni e attestazioni destinate all’ente finanziatore;
- segnalazione delle anomalie all’Organismo di Vigilanza.
Il modello deve quindi essere specificamente calibrato sul rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, non limitandosi a previsioni generiche.
Anche l’assenza del modello deve essere valutata in concreto
Il principio assume particolare importanza anche per gli enti privi di un Modello 231.
L’assenza del modello costituisce certamente un elemento rilevante nell’accertamento della colpa di organizzazione, ma non consente, da sola, di affermare la responsabilità dell’ente.
La verifica deve riguardare l’assetto organizzativo complessivo dell’impresa e, soprattutto, la sua capacità concreta di prevenire il rischio che si è materializzato.
Questa impostazione è coerente con l’orientamento della Cassazione secondo cui la mancata adozione o l’inefficace attuazione del modello costituisce un elemento idoneo a dimostrare la colpa di organizzazione, ma non sostituisce la necessità di provarne concretamente la sussistenza.
La posizione del soggetto apicale
Nel caso analizzato, l’autore della condotta era il legale rappresentante della società.
La circostanza assume particolare rilevanza perché l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 disciplina specificamente il caso in cui il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente.
La società, in tale situazione, è chiamata a dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
La posizione dell’apicale non determina tuttavia, neppure in questo caso, una responsabilità automatica dell’ente: resta necessario l’accertamento degli ulteriori presupposti richiesti dal sistema 231.
La confisca del profitto
La vicenda presenta anche un importante profilo patrimoniale.
In materia di finanziamenti pubblici, la Cassazione ha ribadito che, quando il finanziamento sia stato ottenuto attraverso una falsa attestazione dei requisiti richiesti, il profitto confiscabile può essere individuato nell’intero importo erogato, secondo le caratteristiche concrete della fattispecie.
La confisca costituisce quindi un ulteriore profilo di rischio particolarmente rilevante per l’impresa coinvolta in procedimenti per reati-presupposto relativi all’ottenimento illecito di erogazioni pubbliche.
La prescrizione del reato-presupposto non elimina automaticamente la responsabilità dell’ente
Un ultimo aspetto riguarda l’autonomia della responsabilità dell’ente.
La disciplina 231 prevede che l’illecito amministrativo dell’ente possa essere accertato anche quando il reato-presupposto non possa più essere perseguito per una causa diversa dall’amnistia, purché sia comunque possibile accertare il fatto e la sua rilevanza ai fini della responsabilità dell’ente.
Nel caso di prescrizione del reato-presupposto, pertanto, il giudice deve procedere autonomamente all’accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica, verificando incidentalmente la sussistenza del fatto di reato. È un principio che la recente giurisprudenza continua a valorizzare.
Conclusioni
La pronuncia n. 34744/2026 rafforza una lettura della responsabilità 231 fondata non sulla mera responsabilità dell’impresa per il comportamento del proprio amministratore, ma sull’autonoma rimproverabilità organizzativa dell’ente.
Nel caso dei finanziamenti pubblici, quindi, la domanda non è soltanto se il legale rappresentante abbia prodotto false attestazioni per ottenere il contributo, ma anche se la società avesse predisposto un sistema organizzativo concretamente idoneo a impedire o intercettare una simile condotta.
La colpa di organizzazione rappresenta il punto di collegamento tra il reato della persona fisica e la responsabilità dell’ente: deve essere individuata in uno specifico deficit organizzativo, deve essere concretamente rimproverabile alla società e deve avere un’incidenza causale sulla commissione del reato.
Per le imprese che partecipano a bandi e accedono a contributi pubblici, il presidio 231 non dovrebbe pertanto limitarsi alla predisposizione formale del modello, ma concentrarsi sui processi concretamente esposti al rischio di frode nella gestione delle erogazioni pubbliche, dalla fase di richiesta del finanziamento fino alla rendicontazione finale.















