La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026, ha stabilito che in caso di manifesta illegittimità dell’atto tributario annullato in autotutela, il Fisco debba pagare le spese sostenute al contribuente per difendersi
Quando un atto impositivo è manifestatamente illegittimo, a rimborsare le spese sostenute dal contribuente per attivare la difesa giurisdizionale è il Fisco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026: secondo i Giudici di legittimità, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, la compensazione delle spese ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del dlgs n. 546/1992 sarebbe un privilegio ingiustificato da parte dell’amministrazione finanziaria, avendo l’azione di quest’ultima comportato la necessità per il contribuente di svolgere attività difensiva. In questa ipotesi ci troviamo di fronte ad un caso di “soccombenza virtuale”, che comporta l’addebito delle spese del giudizio a carico della parte che sarebbe risultata soccombente se l’estinzione non fosse intervenuta.
Tuttavia, se l’annullamento è tempestivo o la questione è complessa, oppure se la pretesa tributaria non è manifestatamente illegittima, il giudice può anche decidere di compensare le spese pur in presenza di annullamento in autotutela dell’atto tributario.
La compensazione delle spese
In materia di compensazione delle spese, il principio generale è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla parte vittoriosa nel processo
L’articolo 92 c.p.c. stabilisce, però, alcuni casi specifici e tassativi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese
- laddove vi sia soccombenza reciproca;
- qualora la questione sia di assoluta novità;
- nell’ipotesi in cui vi sia un mutamento nell’orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Sulla compensazione delle spese sono intervenute delle novità normative in seguito all’emanazione del decreto legislativo 220/2023, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (111/2023).
La parte vittoriosa, infatti, non ha più diritto alla liquidazione delle spese sostenute qualora abbia prodotto dei documenti decisivi solo nel corso del giudizio.
Inoltre, nella liquidazione il giudice deve tenere conto anche della chiarezza e della sinteticità degli atti. Sulla base di questo assunto, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese se non rispetta i requisiti d sinteticità e chiarezza degli atti processuali.















