In un concordato preventivo liquidatorio, omologato in cram down dal Tribunale di Trapani il 2 ottobre 2025, taluni crediti fiscali detenuti da un terzo sono stati ceduti alla società debitrice quale apporto di finanza esterna.
I crediti in parola sono stati oggetto di trasferimento nel presupposto della loro utilizzabilità nel tempo dal 2025 al 2033 e il pagamento del prezzo di cessione dei crediti al soggetto cedente è stato previsto avere luogo mediante il ricevimento di prestazioni professionali rese da un ulteriore soggetto, in modo che la società in concordato non avesse alcun esborso effettivo e potesse utilizzare tutti i crediti trasferiti in compensazione con debiti concordatari erariali.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Giova rammentare che l’Ente impositore ha contestato la fattibilità giuridica della proposta di concordato in relazione al contenuto dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006: decadenza del diritto di compensazione fra debiti e crediti erariali per i contribuenti con debiti per iscrizioni a ruolo o carichi affidati alla riscossione per importi superiori a 100.000 euro, scaduti e non oggetto di provvedimento di sospensione dell’obbligazione di pagamento. Ma il Tribunale ha ritenuto la disposizione di accertamento e riscossione tributaria “soccombente” di fronte alla portata generale delle disposizioni in materia di diritto della crisi.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha lamentato il fatto una parte dei crediti oggetto di trasferimento alla debitrice era originata da interventi di carattere edilizio e che non consentivano la compensazione delle imposte erariali, richiamando al disposizione dell’articolo dell0articolo 31 comma 1 del DL 78/2010. Anche questo motivo non è stato accolto dai giudici di merito
Il Tribunale di Trapani omologa il concordato
Tale operazione giuridica è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale di Trapani, che ne ha confermato la piena legittimità sulla base di un doppio presupposto:
-in primo luogo perché, aperto il concordato e fino alla sua omologa, vige il divieto di pagamenti di debiti anteriori e non può esserci l’esclusione per il contribuente della facoltà di utilizzare i propri crediti in compensazione.
– in secondo luogo perché, intervenuta l’omologa del concordato preventivo, la scadenza dei debiti, anche erariali, ha luogo solo per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso e non per quelli posteriori
Il Tribunale di Trapani ha così rigettato l’opposizione alla omologa in cram down presentata dalla Agenzia delle Entrate.















