Con il provvedimento del 25 marzo 2026, il Tribunale di Nola ha fornito un importante contributo interpretativo in materia di tutela dell’impresa nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, riconoscendo alle misure cautelari una funzione autonoma e complementare rispetto alle misure protettive.
La decisione affronta una questione particolarmente rilevante nella prassi: la possibilità di garantire la conservazione del patrimonio e del valore aziendale anche dopo l’esaurimento del termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per le misure protettive.
Secondo il Tribunale, il sistema delineato dagli artt. 54 e 55 CCII si fonda su una netta distinzione funzionale tra misure protettive e misure cautelari. Le prime sono dirette a favorire il buon esito delle trattative e a impedire che iniziative individuali dei creditori compromettano il percorso di risanamento; le seconde sono invece finalizzate ad assicurare l’effettività della futura sentenza di omologazione e a preservare l’integrità dell’assetto patrimoniale necessario all’attuazione del piano.
Da tale impostazione deriva che il decorso del termine massimo previsto per le misure protettive non determina automaticamente la cessazione di ogni forma di tutela del debitore. Una volta presentati la proposta e il piano, l’esigenza principale diventa infatti quella di garantire il corretto svolgimento del procedimento e di evitare che iniziative esecutive o cautelari individuali possano compromettere l’esito dell’omologazione.
In questa fase le misure cautelari assumono una funzione essenziale di conservazione del valore aziendale. Esse possono essere modellate dal tribunale in modo flessibile e selettivo, limitandosi ai creditori che pongano in essere condotte potenzialmente pregiudizievoli per il percorso di risanamento. La loro natura atipica consente di adattare il contenuto del provvedimento alle concrete esigenze della procedura, nel rispetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale di Nola evidenzia inoltre che la durata delle misure cautelari non è soggetta al limite annuale previsto per le misure protettive. Esse possono pertanto rimanere efficaci fino alla definizione del giudizio di omologazione, cessando soltanto con la pubblicazione della sentenza di omologazione oppure con il rigetto, la revoca o la chiusura anticipata del procedimento.
L’orientamento si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla salvaguardia della continuità aziendale e alla tutela dell’interesse concorsuale, valorizzando la funzione delle misure cautelari quale strumento idoneo a colmare eventuali vuoti di protezione che potrebbero manifestarsi nella fase finale del procedimento.
La pronuncia conferma quindi che la tutela cautelare rappresenta un presidio fisiologico del percorso di risanamento e può essere utilizzata per preservare il valore aziendale meritevole di tutela fino alla conclusione del giudizio di omologazione, anche oltre il periodo massimo consentito per le misure protettive.















