L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di IVA applicabile alle fonderie artistiche che realizzano opere d’arte contemporanea su commissione.
La risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA ridotta del 5% non si applica alle prestazioni di servizi rese dalle fonderie, le quali restano soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
Quesito formulato dal Contribuente
La società ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) rappresenta di essere una fonderia artistica che realizza opere su commissione nel settore dell’arte contemporanea.
Premesse normative
L’articolo 9 del decreto del 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ha modificato il DPR 26 ottobre 1972, n.33 (decreto IVA), introducendo nella Tabella A, Parte II-bis, il numero 1-novies).
La disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% per le cessioni di:
- oggetti d’arte;
- oggetti di antiquariato;
- oggetti da collezione,
individuati dalla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, a condizione che non si applichi il regime speciale del margine di cui all’articolo 36 del medesimo decreto.
Da segnalare che la norma ha ampliato l’ambito soggettivo dell’aliquota agevolata, che in precedenza riguardava le sole cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi.
Tesi finale dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta n. 4/2026 l’Ente impositore affronta il tema della corretta qualificazione giuridica dell’operazione che viene ad oggetto nel caso in esame.
L’Agenzia opera una fondamentale distinzione tra:
-cessione di beni, disciplinata dall’articolo 2 del DPR n. 633/1972;
-prestazione di servizi, disciplinata dall’articolo 3 del medesimo decreto.
La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento riguarda esclusivamente le cessioni di oggetti d’arte e non può essere estesa alle prestazioni di servizi
Dall’esame della fattispecie emerge che:
- il committente fornisce il progetto dell’opera;
- l’artista mantiene il controllo creativo;
- la fonderia esegue materialmente la lavorazione sulla base delle indicazioni ricevute.
Conclude l’Agenzia delle Entrate nel senso che;
- l’attività della fonderia rientra tra le prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 633/1972;
- l’operazione è autonoma e distinta rispetto alla successiva cessione dell’opera d’arte;
- non trova applicazione l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento prevista dalla Tabella A, Parte II-bis;
- la fonderia deve applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.















