Nel nostro ordinamento tutela le creazioni intellettuali che possono essere di due tipi: le opere dell’ingegno (come, ad esempio, le idee creative nel campo artistico o culturale), protette dalla normativa sul diritto di autore, e le invenzioni industriali (come, ad esempio, le idee creative nel campo scientifico o tecnico), protette dal diritto di brevetto.
2. Le invenzioni dei lavoratori
L’art. 64 del D.lgs n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, CPI) classifica le invenzioni dei lavoratori in tre categorie, in base al contratto di lavoro e al campo di attività del datore di lavoro, ciascuna con una diversa disciplina legale:
- le invenzioni c.d. “di servizio” (art. 64 comma 1 CPI)
- le invenzioni c.d. “aziendali” (art. 64 comma 2 CP)
- le invenzioni c.d. “occasionali” (art. 64 comma 3 CPII)
La norma si applica alle invenzioni brevettabili – ovvero che presentino i requisiti sostanziali di brevettabilità, anche se non già brevettate – del lavoratore subordinato, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato.
In tutte le ipotesi di cui sopra, il diritto morale della paternità della scoperta è sempre riservato al lavoratore (art. 2590 c.c.), avendo carattere personalissimo e costituendo un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, inalienabile ed intrasmissibile.
I diritti patrimoniali di sfruttamento economico vengono invece prevalentemente riservati al datore di lavoro, sebbene con alcune peculiarità, a seconda della tipologia di invenzione.
L’elemento comune alle tre ipotesi è che l’invenzione sia maturata nel corso del rapporto di lavoro. In tutti i tipi di invenzioni industriali del lavoratore vi deve essere infatti un collegamento funzionale tra attività lavorativa e attività inventiva, seppure con grado di intensità diverso. Tale collegamento deve essere:
- cronologico, in quanto l’invenzione deve avvenire in costanza di rapporto di lavoro;
- eziologico, in quanto deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l’attività del lavoratore nell’ambito di impiego e la realizzazione dell’invenzione.
L’art. 64 comma 6 CPI stabilisce che qualora venga chiesta la registrazione di un brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, si presume che l’invenzione sia stata realizzata durante il rapporto di lavoro.
2.1 Le invenzioni di servizio
Come anticipato, l’art. 64 CPI distingue tre tipologie di invenzione.
L’invenzione di servizio (art. 64 comma 1 CPI), concerne l’ipotesi in cui l’invenzione venga realizzata durante l’esecuzione o l’adempimento del rapporto di lavoro, quando il contratto di lavoro preveda un’attività inventiva e una specifica retribuzione per quest’ultima.
In questo caso, i diritti patrimoniali relativi all’invenzione industriale spettano interamente al datore di lavoro, mentre al lavoratore-inventore spetta soltanto il diritto morale di essere riconosciuto come autore.
I presupposti affinché sia integrata la fattispecie dell’invenzione di servizio sono dunque i seguenti:
- l’azienda deve svolgere attività di ricerca inventiva;
- le mansioni del dipendente devono comprendere, in tutto o in parte, l’attività di ricerca inventiva;
- le mansioni del dipendente devono risultare dal contratto di lavoro;
- il dipendente deve essere specificamente retribuito per l’attività di ricerca inventiva.
2.2 Le invenzioni aziendali
Si definiscono invece invenzioni aziendali quelle realizzate dal lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa, sebbene quest’ultima non preveda un’attività inventiva né la relativa remunerazione.
In tali casi, ai sensi dell’art. 64 comma 2 CPI, spettano al datore di lavoro i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione, come avviene per le invenzioni di servizio, rimanendo ovviamente al lavoratore il diritto morale di esserne riconosciuto autore.
Stante tuttavia la mancata remunerazione nel contratto di lavoro dell’attività inventiva, al lavoratore spetta un equo premio, per la quantificazione del quale la norma statuisce che si tenga conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte dal lavoratore, della retribuzione percepita e del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
2.2.1 L’equo premio
Come si è visto, in caso di invenzioni aziendali spetta al lavoratore un equo premio, che costituisce per il lavoratore non una retribuzione bensì una controprestazione straordinaria di carattere indennitario.
Ai sensi del comma 2 dell’Art. 64 CPI, la determinazione dell’ammontare dell’equo premio spettante al lavoratore nel caso delle invenzioni aziendali deve tener conto di quattro aspetti:
- importanza dell’invenzione;
- mansioni svolte dall’inventore;
- retribuzione percepita dall’inventore; e
- contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
2.3 Le invenzioni occasionali
La terza fattispecie di invenzioni, definite occasionali, si riferisce invece all’ipotesi in cui il lavoratore, al di fuori dell’ambito lavorativo, realizzi scoperte tecnico scientifiche brevettabili, rientranti comunque nel campo di attività del datore di lavoro.
In tal caso, ai sensi dell’art. 64 comma 3 CPI, nessun diritto sorge automaticamente in capo al datore di lavoro, al quale spetta in ogni caso un diritto di opzione per l’uso e per l’acquisto del brevetto, a fronte della corresponsione di un prezzo o di un canone, da stabilirsi sottraendo una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore ha comunque ricevuto dal datore di lavoro.
Tale diritto di opzione deve essere esercitato dal datore di lavoro entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto.
3. Le invenzioni dei lavoratori autonomi
Il contratto di lavoro autonomo, declinato nelle forme tipiche del contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.), si distingue tradizionalmente dal contratto di lavoro subordinato per il profilo della non-alienità dell’organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda le c.d. invenzioni dei lavoratori autonomi, sempre fermo restando che il diritto morale sul trovato resta in ogni caso in capo all’inventore, l’individuazione del soggetto titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione è da ricercarsi in primo luogo nel contratto con cui le parti hanno regolato il rapporto di collaborazione; le parti sono infatti libere di disciplinare.















