Controversa è la disciplina fiscale del patto di famiglia, disciplinato dagli art 768 bis e ss.
Il trasferimento dell’azienda tramite patto di famiglia è regolato dall’art. 58 comma 1 del TUIR in base al quale “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di una plusvalenza tassabile in capo al beneficiario”. Tuttavia, l’applicazione di tale disposizione è altrettanto pacifica solo quando l’assegnatario è una persona fisica che acquisisce la qualifica di imprenditore a seguito del trasferimento dell’azienda.
Quando, invece, l’assegnatario è un soggetto che esercita un’attività d’impresa, si registrano opinioni discordanti sul tema. Secondo un orientamento dottrinario, si determina in capo a esso una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art 88 comma 3 lett. b) del TUIR, stante la riconducibilità del trasferimento alle liberalità.
Secondo, invece, l’opinione della giurisprudenza di merito, l’assegnazione, nell’ambito dei patti di famiglia, dell’azienda al discendente che già esercita un’attività d’impresa non costituisce in capo a esso una sopravvenienza attiva.
In particolare, la C.T. Prov. Matera 5 dicembre 2017 n 350/2/17 ha evidenziato che con l’istituto del patto di famiglia il legislatore ha inteso facilitare il passaggio di aziende e che tale intento sarebbe vanificato laddove fosse esentato da imposizione l’imprenditore-disponente ma fosse tassato l’imprenditore-beneficiario.
In questa prospettiva, è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 58 comma 1 del TUIR il fatto che il beneficiario eserciti già un’attività d’impresa.
Ad ogni modo, secondo i giudici, il patto di famiglia non è un atto di liberalità e, quindi, l’art. 88 comma 3 del TUIR non trova applicazione. Proprio questo motivo è stato ribadito dai giudici di secondo grado secondo i quali il trasferimento d’azienda non può essere qualificato come sopravvenienza attiva poiché il citato art. 88 tratta delle liberalità e non degli atti a titolo gratuito (C.T. Reg. Basilicata 13 giugno 2019 n. 278/3/19).















