L’introduzione, nel nuovo art 2407 comma 2 c.c., di un limite alla responsabilità risarcitoria dei sindaci parametrato al compenso annuo da essi ricevuto – limitato, nello specifico, a 15 volte il compenso, per compensi fino a 10.000 euro, a 12 volte il compenso, per compensi tra 10.000 e 50.000 euro e a 10 volte il compenso, per compensi maggiori di 50.000 euro – ha posto diversi problemi interpretativi, tra cui quello relativo al suo ambito di applicazione temporale.
Ci si è domandati, infatti, se tale disposizione possa operare retroattivamente, limitando, quindi, il quantum del risarcimento dovuto dai sindaci in caso di accoglimento dell’azione di responsabilità anche nei giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e riferiti a fatti verificatisi precedentemente.
Norma retroattiva o irretroattiva?
Alcuni tribunali hanno ritenuto che la disposizione, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, operi retroattivamente e sia, quindi, applicabile anche nei processi in corso al momento della sua entrata in vigore. Secondo questa tesi, infatti, l’art. 2407 comma 2 c.c. introdurrebbe una previsione lato sensu procedimentale, limitandosi a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (un “tetto massimo”), senza che ciò incida sul diritto al risarcimento (cfr. Trib. Bari 24 aprile 2025 e Trib. Palermo 20 giugno 2025).
A fronte delle pronunce citate, che si sono espresse a favore della retroattività della disposizione in questione, si pongono quelle di altri Tribunali di merito che, al contrario, sostengono l’irretroattività del limite alla responsabilità risarcitoria dei sindaci.
Sul punto, si è osservato che la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività e, inoltre, per superare il principio generale di cui all’art 11delle preleggi – in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” – occorrerebbe che la disciplina avesse un portato “ineludibilmente indicativo
Nel solco di queste ultime pronunce si inseriscono due recenti provvedimenti di merito.
Possibile regime transitorio: necessità di norma espressa
Sembra, quindi, consolidarsi in giurisprudenza la tesi dell’irretroattività della disposizione che limita la responsabilità risarcitoria dei sindaci. La questione, tuttavia, rimane aperta, atteso che è attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, in sede redigente, il Ddl. n. 1426/2025, che, oltre a prevedere l’introduzione di un limite simile con riguardo alla responsabilità dei revisori e delle società di revisione, all’art. 2 mira a introdurre un regime transitorio finalizzato a estendere espressamente l’applicazione dei limiti risarcitori in questione anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.














