La sentenza con cui, il 28 febbraio 2025, il Tribunale di Avellino ha omologato un concordato minore liquidatorio presentato da un debitore persona fisica incapiente ma con l’intenzione di avviare nuova impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 comma 2 del DLgs. 14/2019, ha scrupolosamente affrontato diverse questioni di non poco conto nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII.
Esamina il caso di un debitore che abbia modificato in senso migliorativo l’iniziale proposta di concordato minore liquidatorio, prevedendovi l’apporto di sola finanza esterna ai fini della composizione della crisi
La sentenza in commento, afferma che se il debitore proponente è incapiente è comunque ammissibile un concordato minore liquidatorio presentato ai sensi dell’art. 74 comma 2 del CCII, che contempli l’esclusivo apporto di finanza esterna, secondo cui “tale apporto” sarebbe “idoneo ad incrementare l’attivo disponibile” e consentirebbe “al debitore di accedere, pur se incapiente, ad uno strumento alternativo alla liquidazione”.
La pronuncia, in secondo luogo, affronta il delicato tema relativo alla natura del credito vantato dall’advisor del debitore per l’attività di assistenza prodromica alla presentazione del ricorso, osservando come detto credito non abbia in verità carattere prededucibile, poiché relativo a “prestazioni rese anteriormente al deposito della domanda” , bensì abbia rango privilegiato
In terzo luogo ha avuto modo di precisare come, nel caso in cui la proposta preveda l’apporto di finanza esterna, la distribuzione della stessa tra i creditori sia libera, a condizione che detta finanza sia effettivamente esterna e, soprattutto, “neutra”, ovverosia non determini alcun obbligo restitutorio a carico del debitore, sia destinata in via diretta alla soddisfazione dei creditori, senza entrare nel patrimonio del debitore.
La sentenza precisa ancora il principio secondo il quale nelle procedure concorsuali alternative a quelle di insolvenza occorre garantire a ciascun creditore, compresi i chirografari, una soddisfazione non irrisoria
Infine, nulla osta a che una variazione del contenuto della proposta sia senz’altro ammissibile, pur se intervenuta successivamente al voto dei creditori, a condizione, però, che la stessa risulti migliorativa del trattamento già previsto e già condiviso dai creditori in fase di voto; in tal modo, secondo il Tribunale di Avellino, vige la regola secondo cui “il voto cristallizza la proposta di concordato minore esclusivamente nel senso che non ne è consentita una successiva modifica in senso peggiorativo, occorrendo in tal caso la riedizione del meccanismo di incontro delle volontà”. Diversamente, nulla osta a che, in assenza di diversa prescrizione, detto jus variandi possa essere esercitato attribuendo un vantaggio ai creditori.















