Il DLgs. 136/2024 c.d. correttivo-ter ha modificato l’articolo 25 del DLgs. 14/2019 (CCII), estendendo gli obblighi di segnalazione ivi previsti anche in capo al revisore legale. Secondo la nuova versione della norma “l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata“. La segnalazione deve essere motivata, inviata con mezzi che garantiscano prova di ricezione (es. PEC) e fissare un termine massimo di 30 giorni per la risposta.
Il documento di ricerca Assirevi n. 259 (dicembre 2024) riporta alcuni esempi di indicatori significativi e sintomatici delle crisi che il revisore deve prendere in considreazione nell’effettuazione della segnalazione:
– debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
– debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
– esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
– esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici qualificati.
Con riguardo all’ultimo punto, ai sensi dell’articolo 25 nonies, del CCII, le esposizioni debitorie da considerare sono le seguenti:
– per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’ mporto di 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro;
– per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di 5.000 euro;
– per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art.21 bis del DL 78/2010 , di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente o, in ogni caso, superiore all’importo di 20.000 euro;
– per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro.
Qualora dalle suddette verifiche emergessero segnali di cui all’articolo 3 comma 4 del CCII, il revisore dovrà acquisire dagli amministratori elementi probativi circa l’avvenuta risoluzione o il superamento, in senso positivo, di detti segnali ovvero l’esistenza di specifici fatti e circostanze che facciano ritenere non dovuta la segnalazione, pur in presenza di detti indicatori. Nei casi, poi, in cui la società non fosse in grado di fornire le informazioni richieste, il revisore dovrà effettuare le conseguenti valutazioni, informando l’organo di controllo nell’ottica del reciproco scambio di informazioni.















