In una società di persone di piccole dimensioni la mera tenuta di una contabilità semplificata espressamente prevista dal legislatore fiscale configura, in caso di liquidazione giudiziale della stessa, il reato di bancarotta semplice documentale in capo all’amministratore.
È quanto ha disposto la sentenza della Cassazione n. 16005/2025
Il caso
La pronuncia riguardava una società in accomandita semplice assoggettata a fallimento (oggi liquidazione giudiziale). La vicenda nasceva dalle incompletezze della contabilità tenuta dalla società nell’anno 2013, nonché della mancanza di ogni libro obbligatorio negli anni successivi (dal 2014 al 2016) fino al fallimento della società.
La sentenza d’appello, che confermava quella in primo grado, veniva impugnata in Cassazione, ove sono state confermate le disposizioni delle sentenze di merito. Si configurava in capo all’amministratore il reato di bancarotta semplice documentale (ex art 217 comma 2 del RD 267/42, oggi ex art 323 comma 2 della nuova legge sulla crisi d’impresa)
Bancarotta documentale semplice
Il problema nasce da un contrasto tra le disposizioni fiscali e quelle previste dal codice civile, relativamente alla tenuta della contabilità. Infatti, mentre l’art. 18 DPR 600/73 prevede che le imprese c.d. “minori” ( quelle i cui volumi di affari relativi all’anno iniziale dell’attività o a quello precedente rispetto a quello in corso non abbiano superato 500.000 euro, se esercenti attività di prestazione di servizi, e 800.000 euro, se esercenti altre attività d’impresa) debbano adottare la contabilità “semplificata” recante una mera comparazione di ricavi e costi, invece l’art 2214 c.c. prevede per ogni imprenditore esercente un’attività commerciale l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari; libri del tutto assenti nella contabilità semplificata adottata dalla società in questione.
In tal caso, nell’ipotesi del fallimento dell’imprenditore (liquidazione giudiziale) dell’impresa di minore dimensione, la mera tenuta della contabilità semplificata non contemplante però anche il libro giornale ed il libro degli inventari, ha configurato in capo a quest’ultima il reato di bancarotta documentale semplice, per non avere la stessa tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o per averli tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Per completezza, peraltro, va segnalato come in alcune occasioni la Suprema Corte abbia chiamato in causa gli imprenditori in contabilità semplificata non per il reato di bancarotta semplice, ma addirittura per quello più grave di bancarotta documentale fraudolenta (ex art 217 Legge fallimentare, oggi art 322 comma 1 lett. b) dell’attuale Codice della crisi) stante la preordinazione dell’omissione a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore (in tal senso, ad esempio, Cass. nn 22332/2025 e 1556/2025)















