La recente introduzione del termine biennale di decadenza per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del curatore continua a sollevare questioni interpretative, soprattutto con riferimento alle procedure concorsuali già pendenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026. L’assenza di una disciplina transitoria aveva infatti lasciato aperto il dubbio circa l’applicabilità della nuova previsione alle procedure già in corso.
Un primo significativo orientamento è giunto dal Tribunale di Bari, con ordinanza del 4 giugno 2026, che ha affrontato il tema nell’ambito di un procedimento cautelare volto a ottenere il sequestro conservativo nei confronti di amministratori e revisore di una società dichiarata fallita nel 2022. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di decadenza, affermando che il nuovo termine biennale si applica anche alle procedure aperte prima del 29 aprile 2026, data di entrata in vigore della riforma.
La decisione si fonda sul consolidato principio elaborato dalla Corte di cassazione secondo cui i termini di decadenza introdotti da una legge sopravvenuta possono trovare applicazione anche ai rapporti già esistenti, purché il loro decorso inizi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In assenza di una diversa previsione legislativa, il dies a quo non può quindi essere retrodatato alla sentenza di apertura della procedura, poiché ciò determinerebbe una sostanziale applicazione retroattiva della decadenza.
L’effetto pratico dell’ordinanza è particolarmente rilevante. Per le procedure pendenti al 29 aprile 2026 il termine biennale non può considerarsi già decorso, ma inizia a decorrere proprio da tale data. Conseguentemente, salvo futuri interventi della giurisprudenza di legittimità o del legislatore, i curatori delle procedure già aperte avranno tempo fino al 29 aprile 2028 per proporre le azioni di responsabilità soggette alla nuova disciplina.
L’orientamento del Tribunale di Bari appare coerente con le prime indicazioni provenienti dalla prassi giudiziaria, che avevano già evidenziato la necessità di evitare effetti preclusivi immediati derivanti dall’introduzione della nuova decadenza in assenza di una disciplina transitoria. Già nelle settimane successive all’entrata in vigore della riforma, infatti, era stato segnalato il rischio che un’applicazione letterale della norma determinasse l’immediata estinzione del diritto di agire nelle procedure aperte da oltre due anni.
Sebbene l’ordinanza rappresenti soltanto una prima pronuncia di merito e non costituisca un precedente vincolante, essa offre un importante punto di riferimento operativo per i curatori e per i professionisti coinvolti nelle procedure concorsuali. Resta comunque consigliabile procedere quanto prima alla valutazione delle eventuali azioni di responsabilità, tenuto conto che il nuovo termine decadenziale impone una più tempestiva attività istruttoria e una pianificazione anticipata delle iniziative giudiziarie.















