Con la sentenza n. 246/2026 del 3 febbraio 2026, il Tribunale di Ancona è tornato a pronunciarsi su uno dei principi fondamentali della disciplina civilistica del bilancio d’esercizio: il divieto per gli amministratori di modificare arbitrariamente la classificazione delle poste contabili.
La controversia trae origine dalla ricollocazione di un importo originariamente iscritto tra i debiti verso soci per finanziamenti in una diversa voce dello stato patrimoniale. Secondo il Tribunale, una simile “traslazione” non può essere giustificata da una mera scelta discrezionale degli amministratori, ma deve trovare fondamento in ragioni tecniche, giuridiche e contabili coerenti con i principi di redazione del bilancio. In mancanza di tali presupposti, il bilancio risulta non conforme ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza previsti dall’art. 2423, comma 2, c.c., con la conseguente nullità della delibera assembleare che lo approva.
La pronuncia valorizza il principio della continuità dei criteri di valutazione, sancito dall’art. 2423-bis c.c., secondo cui i criteri adottati nella redazione del bilancio devono essere mantenuti costanti da un esercizio all’altro, salvo la ricorrenza di casi eccezionali espressamente motivati. Tale principio è volto a garantire la comparabilità dei bilanci nel tempo e ad evitare che il risultato economico o la situazione patrimoniale possano essere influenzati da scelte discrezionali prive di adeguata giustificazione.
Il Tribunale evidenzia come la classificazione delle poste patrimoniali non costituisca un elemento meramente formale. La collocazione di una determinata voce incide infatti sulla rappresentazione della struttura finanziaria della società e può influenzare il giudizio di soci, creditori e terzi circa la consistenza del patrimonio, il livello di indebitamento e gli equilibri economico-finanziari dell’impresa. Proprio per tale ragione, qualsiasi modifica rispetto ai criteri precedentemente adottati richiede un supporto motivazionale rigoroso e deve essere accompagnata da un’adeguata informativa nella nota integrativa.
La decisione si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il bilancio rappresenta il principale strumento di informazione societaria e deve offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa. Quando una diversa classificazione delle poste altera tale rappresentazione, la violazione non riguarda soltanto aspetti tecnici della contabilità, ma incide direttamente sulla funzione informativa del bilancio, rendendo illegittima la deliberazione di approvazione.
Sotto il profilo operativo, la sentenza richiama gli amministratori a un elevato livello di rigore nella predisposizione del bilancio. Eventuali riclassificazioni devono essere supportate dall’evoluzione della disciplina normativa, dall’applicazione di nuovi principi contabili o da circostanze eccezionali che rendano necessario modificare il criterio precedentemente seguito. In ogni caso, le ragioni del cambiamento e i relativi effetti devono essere chiaramente illustrati nell’informativa di bilancio, così da preservare la trasparenza e la confrontabilità dei dati contabili.
La pronuncia del Tribunale di Ancona conferma quindi che il principio di continuità dei criteri di valutazione costituisce un presidio essenziale contro qualsiasi forma di arbitrio nella redazione del bilancio. La discrezionalità tecnica riconosciuta agli amministratori incontra infatti un limite invalicabile nella necessità di assicurare una rappresentazione fedele della realtà aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza posti dal Codice civile a tutela del mercato e dei destinatari dell’informazione societaria.















