La sentenza 2 luglio 2025 del Tribunale di Venezia, oltre a pronunciarsi nel senso della irretroattività dei limiti alla responsabilità dei sindaci, fornisce chiarimenti in materia di responsabilità dei controllori
Il nuovo secondo comma dell’ articolo 2025 non riproduce il testo da cui emergeva chiaramente la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori. Ciononostante, alla luce dei principi generali in tema di responsabilità, sembra da ravvisare la perdurante natura “solidale” della responsabilità “concorrente” dei sindaci.
Dal carattere solidale della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori (nei rapporti con questi ultimi e in quelli fra i primi) deriva che l’azione volta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere esercitata contro uno solo o alcuni di essi, senza che ne consegua l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. Ci si trova, quindi, in presenza di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo
Si tratta, inoltre, come detto, di una ipotesi di responsabilità concorrente, in quanto derivante da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell’espletamento della loro funzione di vigilanza. Questa forma di responsabilità presuppone:
– un comportamento illecito posto in essere dagli amministratori;
– che da tale comportamento sia derivato un danno;
– che i sindaci, in violazione degli obblighi posti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza;
– la sussistenza di un nesso di causa tra la mancata o negligente vigilanza dei sindaci e il danno.
Ad ogni modo, si tratta pur sempre di una responsabilità per fatto proprio (la violazione del dovere di vigilare diligentemente sull’operato degli amministratori).
Di particolare rilievo si presentano, poi, le indicazioni in ordine alla tempestività della reazione dei sindaci in caso di emersione della perdita del capitale sociale. Ove, infatti, tale perdita risulti già alla fine dell’esercizio sociale e, nonostante le segnalazioni e gli inviti dei sindaci, gli amministratori neppure procedano alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio nel termine prescritto dalla legge, l’illecito omissivo dei sindaci deve ritenersi ormai “consumato” alla data dell’inutile scadenza del termine per l’approvazione del bilancio.
I giudici di merito sottolineano come, in una situazione come quella descritta, non sia consentito ai sindaci attendere così a lungo.
A fronte della perdita del capitale sociale e dell’inerzia degli amministratori, è obbligo dei sindaci non limitarsi alle segnalazioni e alle sollecitazioni interne, ma porre in essere tutte le iniziative giudiziali previste dalla legge, come il ricorso al Tribunale per la nomina dei liquidatori ex articolo 2487 c.c. oppure la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c, che consentirebbero la messa in liquidazione della società o l’adozione di altri rimedi per evitare l’aggravamento del dissesto.















