La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5946 del 12 febbraio 2026, ha affermato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è un reato di pericolo presunto.
Gli ermellini hanno annullato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti della legale rappresentante di una società in accomandita semplice fallita, la quale aveva prelevato la somma di 19.640 euro dal conto sociale tramite POS, invitando a riesaminare il requisito del pericolo concreto per i creditori.
I giudici di merito avevano considerato la sola distrazione sufficiente a integrare il reato, trasformando indebitamente un illecito di pericolo concreto in un reato di pericolo presunto.
La Cassazione, però, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 216 l. fall., è indispensabile valutare ex ante l’effettiva idoneità dell’atto a compromettere la funzione di garanzia del patrimonio sociale, tenendo conto della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Il procedimento è quindi rinviato per una nuova valutazione del nesso tra distrazione e danno ai creditori.















