Il nuovo calendario concede più tempo sia ai Comuni e alle Regioni per aderire alla sanatoria dei propri ruoli, sia ai contribuenti per presentare la domanda di definizione agevolata per i tributi locali
Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.
Il calendario della rottamazione-quinquiesera inizialmente caratterizzato da tempistiche molto stringenti, ma il DL 63/2026 individua ora nuovi termini per la procedura:
– a decorrere dal 15 ottobre 2026 (e non più dal 15 settembre 2026), l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
– tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 (e non più tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026), il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche. Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026;
– il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 (e non più entro il 31 gennaio 2027), oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. Le prime cinque scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027; dalla sesta alla cinquantaquattresima, le rate scadono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028 (nel testo finora vigente le scadenze erano fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027). In caso di pagamento rateale, si applicano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027 (e non più dal 1° febbraio 2027);
– entro il 28 febbraio 2027 (e non più entro il 31 dicembre 2026), l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;
– gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94 lettera a) della L. n. 199/2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027 (e non più al 31 gennaio 2027).
-per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.














