Nella risposta 76/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento da una delle Regioni del Centro Sud con detassazione al 90% ad una Regione diversa non fa perdere il diritto all’agevolazione
Con la risposta n. 76/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di fruizione dell’agevolazione “rafforzata” per gli impatriati che, trasferendosi in Italia, hanno acquisito la residenza nel Centro e Sud Italia e più in particolare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Giova segnalare che per coloro che hanno trasferito la residenza in tali Regioni dal 2020 al 2023, la detassazione spettava nella misura del 90% in luogo della misura ordinaria del 70%
Il caso
L’Istante fa presente all’Ente impositore le seguenti circostanze;
- di aver trasferito la propria residenza in Italia nel 2023, acquisendo la residenza anagrafica in Puglia, Regione annoverata tra quelle cui l’articolo 16 5-bis del DLgs. 147/2015 ricollega il maggior beneficio della detassazione nella misura del 90%.
- a gennaio 2024, però, la persona trasferiva la residenza anagrafica nel Comune di Roma, in virtù di un nuovo lavoro alle dipendenze di un’azienda romana. La Regione Lazio non rientra tra quelle cui si ricollega la maggior detassazione.
Sulla base di tali premesse fattuali, chiede all’Agenzia delle Entrate se tale circostanza comporti la perdita definitiva del beneficio o il passaggio all’agevolazione ordinaria e come ravvedere le minori imposte versate.
La Circolare n. 33/2020
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 7672026, richiama i chiarimenti forniti dalla circolare. n 33/2020, precisando, in primo luogo, come il maggior beneficio si ricolleghi al trasferimento della residenza anagrafica, ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43, comma 2). L’abitualità della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Questa condizione, precisa ancora l’Agenzia, deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero in una delle Regioni interessate e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
La tesi finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate afferma che tale assunto ha come prima implicazione quella per cui un soggetto che rientri in Italia e si iscriva presso l’anagrafe della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma non potrà godere della detassazione pari al 90% del reddito, neanche nell’ipotesi in cui successivamente, anche nel medesimo periodo di imposta, lo stesso trasferisca la residenza in una delle Regioni previste dalla disposizione agevolativa. Ciò in quanto, ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore, rileva il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio.
La seconda implicazione, esaminata dalla risposta n. 76/2026, riguarda la situazione inversa, in cui la persona acquisisca la residenza anagrafica in una delle Regioni interessate dalla disposizione ma successivamente si trasferisca in una Regione diversa, non annoverata dalla norma.
In questi casi, precisa l’Agenzia, è preclusa la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% “fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia”.
Tuttavia, in assenza di specifiche previsioni contrarie, è possibile fruire dell’agevolazione nella misura ordinaria, con conseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione al 10% dei redditi imponibili. Nel caso di specie, quindi, la persona risultava titolata a beneficiare della detassazione del 70% dal 2023; posto che, per tale annualità, aveva fruito della maggior misura di detassazione del 90%, la differenza, precisa l’Agenzia, va regolarizzata presentando una dichiarazione integrativa, in cui indicare l’esatto imponibile e le ritenute d’imposta subite, versando la maggiore imposta e gli interessi dovuti oltre che le sanzioni di cui all’articolo 1 comma 2 del DLgs. 471/97, in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso.















