La questione dei labili confini tra bancarotta documentale fraudolenta e semplice, di cui è tornata a occuparsi la Cassazione con la sentenza n. 26763/ 2025 si presenta particolarmente problematica con riguardo alla condotta di irregolare tenuta della contabilità.
Nell’ambito della bancarotta documentale fraudolenta sono contemplate due distinte fattispecie connotate da condotte materiali ed elementi psicologici diversi. La condotta di fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, è connotata dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
La condotta di fraudolenta tenuta delle scritture contabili, invece, è un reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi
Pertanto, sul piano dell’elemento soggettivo, la distinzione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta va valutata tendendo conto che il reato di bancarotta documentale fraudolenta non è configurabile al di fuori del perimetro del dolo; dolo che si presenta come generico o specifico in ragione della diversa condotta sanzionata.
La bancarotta semplice documentale, invece, è punibile “anche” a titolo di colpa
Ne consegue la necessità di definire puntualmente il dolo generico della bancarotta semplice documentale, quale punto di maggiore vicinanza rispetto alla bancarotta documentale fraudolenta
Nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale l’elemento psicologico deve essere individuato, alternativamente, nel dolo specifico, ossia nella finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o nel dolo generico; in tal caso, però, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture contabili accompagnata dalla consapevolezza di come ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
E dunque, si può concludere che restano estranee al dolo della bancarotta documentale semplice (quale mera coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva rilevante) non solo, chiaramente, il dolo specifico, ossia la finalità del soggetto attivo del reato di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ma anche, quanto al dolo generico, la consapevolezza che l’irregolare tenuta rende impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore















