D.Lgs. 47/2026 e governance societaria: rafforzamento dei doveri fiduciari, estensione del divieto di concorrenza e nuova centralità dei controlli interni
1. Premessa
Il D.Lgs. 47/2026 interviene in modo significativo sull’assetto dei doveri degli amministratori, dei dirigenti apicali e degli organi di controllo, rafforzando il sistema dei doveri fiduciari e ampliando l’ambito applicativo dei presidi in materia di amministratori, conflitti di interesse e divieto di concorrenza.
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di evoluzione della governance societaria verso modelli di responsabilizzazione diffusa e di rafforzamento degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.
2. Rafforzamento del dovere di fedeltà e obblighi di riservatezza
Il decreto consolida il dovere di fedeltà degli amministratori quale obbligazione di natura non meramente comportamentale, ma funzionale alla corretta gestione dell’impresa sociale.
In particolare, il perimetro degli obblighi fiduciari risulta ampliato nei seguenti termini:
- divieto di utilizzo, diretto o indiretto, di informazioni societarie per finalità estranee all’interesse sociale;
- obbligo di protezione delle informazioni confidenziali anche oltre la cessazione della carica;
- divieto di sfruttamento di opportunità d’affari apprese in ragione dell’incarico (c.d. corporate opportunities doctrine);
- rafforzamento del dovere di prevenzione e disclosure dei conflitti di interesse.
La disciplina assume connotati più prossimi a un modello di fiduciary duty di matrice anglosassone, con accentuazione della componente di lealtà sostanziale.
3. Estensione del divieto di concorrenza a dirigenti e soggetti apicali
Di particolare rilievo è l’estensione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. (come integrato e sistematizzato dal decreto) a soggetti ulteriori rispetto agli amministratori.
Il perimetro soggettivo viene infatti ampliato ai:
- direttori generali;
- dirigenti con responsabilità strategiche;
- soggetti comunque dotati di poteri gestori o decisionali rilevanti, anche in assenza di formale investitura organica.
Sotto il profilo oggettivo, il divieto non si limita all’esercizio di attività concorrenti in senso stretto, ma si estende a:
- utilizzo di informazioni commerciali e strategiche;
- sfruttamento di relazioni con clienti, fornitori o partner acquisiti in ambito societario;
- attività indirettamente concorrenziali idonee a generare conflitto di interessi sostanziale.
La norma recepisce un approccio funzionale, fondato sulla effettiva incidenza del ruolo sulla gestione dell’impresa, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto.
4. Corporate opportunities e responsabilità da sviamento informativo
Ulteriore profilo innovativo riguarda la disciplina delle opportunità societarie (corporate opportunities).
Il decreto consolida un principio di imputazione alla società di tutte le opportunità economiche:
- conosciute in ragione della carica;
- riconducibili all’attività dell’impresa;
- idonee a generare un interesse economico attuale o potenziale.
L’appropriazione o deviazione dell’opportunità a favore del singolo amministratore o dirigente integra:
- violazione del dovere di fedeltà;
- responsabilità risarcitoria per danno emergente e lucro cessante;
- possibile revoca per giusta causa.
5. Rafforzamento del sistema dei controlli e ruolo dei sindaci
Il D.Lgs. 47/2026 incide in modo significativo anche sull’assetto dei controlli interni, con particolare riferimento al collegio sindacale.
5.1 Funzione di vigilanza sostanziale
Il collegio sindacale viene esplicitamente orientato verso una funzione di vigilanza non più meramente formale, ma sostanziale, con obbligo di verifica:
- dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- dell’effettività dei flussi informativi tra organi sociali;
- della capacità della governance di intercettare e gestire i rischi aziendali.
5.2 Coordinamento con revisori e sistemi di controllo
Viene rafforzato il principio di coordinamento tra:
- collegio sindacale;
- revisore legale;
- eventuali organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
Ne deriva un modello di controllo integrato, finalizzato a prevenire asimmetrie informative e duplicazioni inefficaci.
6. Impatto differenziato su società quotate e non quotate
Sebbene il decreto tenda a una progressiva armonizzazione dei modelli di governance, permangono differenze applicative:
- società quotate: maggiore enfasi su trasparenza informativa, gestione del rischio reputazionale e presidi sui flussi price sensitive;
- società non quotate: centralità degli assetti organizzativi e rafforzamento della responsabilità degli amministratori nella prevenzione della crisi.
In entrambi i casi, il baricentro della disciplina si sposta verso la responsabilizzazione preventiva degli organi gestori.
7. Profili applicativi e adeguamenti organizzativi
L’implementazione della disciplina richiede un intervento strutturato sugli assetti societari, con particolare riferimento a:
- revisione delle deleghe gestorie e delle procure;
- aggiornamento delle policy su conflitti di interesse e attività concorrenti;
- implementazione di sistemi di compliance informativa e tracciabilità decisionale;
- rafforzamento dei presidi interni sulla gestione dei dati e delle informazioni sensibili;
- formalizzazione delle procedure di segnalazione e disclosure.
Particolare attenzione deve essere riservata alla qualificazione dei dirigenti apicali, la cui inclusione nel perimetro dei divieti richiede una riformulazione delle clausole contrattuali.
8. Considerazioni conclusivi
Il D.Lgs. 47/2026 consolida un modello di governance in cui il principio cardine non è più la sola correttezza formale dell’assetto societario, ma la effettiva funzionalità del sistema di gestione e controllo dei rischi.
Il rafforzamento dei doveri fiduciari, l’estensione del divieto di concorrenza e la maggiore incisività dei controlli interni determinano un incremento significativo del livello di esposizione responsabilità per amministratori e dirigenti, imponendo un adeguamento non solo normativo, ma soprattutto organizzativo e contrattuale.















