Ai sensi del previgente comma 1 dell’articolo 2467 c.c. “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.
L’articolo 383 comma1 del DLgs. 14/2019 ha soppresso il precedente comma, trasponendo nel comma 2 dello stesso DLgs. 14/2019 la eguente dicitura: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore.”
Rispetto alla previgente disposizione del primo comma dell’art. 2467 c.c., la Suprema Corte, nell’ordinanza 82 del 2 gennaio scorso, precisa che, in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l’azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell’indebito, bensì di revocatoria a carattere speciale, poiché l’art. 2467 comma 1 c.c. delinea un’inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decoctionis.
Di conseguenza, nel caso in cui il fallimento della società sia dichiarato (come accadeva nel caso specie) dopo la proposizione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno ex art. 2467 comma 1 c.c. è assoggettato agli effetti della consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni previste, tra cui quella di inefficacia ex art. 65 del RD 267/42.
Con la consecuzione, infatti, le diverse procedure concorsuali che si sono susseguite nel tempo – ove originate dallo stesso stato di crisi o di insolvenza – sono oggetto di una considerazione giuridica unitaria, che, tra l’altro, determina la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per le azioni previste daggli articoli 64 e ss. del RD 267/42, ossia quelle di inefficacia degli atti nei confronti dei creditori e della restituzione al patrimonio del fallito di essi
Giova segnalare anche che, ove il finanziamento del socio sia comunque rimborsato, il curatore fallimentare può proporre l’azione volta ad ottenere la restituzione del rimborso ex art. 2467 comma 1 c.c.; azione che, come evidenziato, non ha natura di ripetizione dell’indebito, ma di revocatoria di carattere speciale, trattandosi di un’inefficacia ex lege del rimborso.
Inoltre, il diritto a tale restituzione, al pari di quello conseguente all’accoglimento della revocatoria fallimentare ex articolo 67 del RD 267/42, non è suscettibile di essere compensato, per difetto della necessaria reciprocità, con il credito che il socio vanti nei confronti della società fallita.
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