La crescente complessità degli adempimenti fiscali rende sempre più frequenti le controversie tra contribuenti e professionisti in merito agli errori contenuti nelle fatture emesse. Una delle questioni più ricorrenti riguarda la possibilità di imputare al commercialista la responsabilità per l’emissione di fatture fiscalmente o formalmente errate da parte del cliente.
La risposta non può essere univoca, poiché dipende dall’estensione dell’incarico professionale conferito, dagli obblighi assunti dal professionista e dalla concreta incidenza della sua condotta sull’errore commesso.
Il principio generale: la responsabilità dell’emittente
Dal punto di vista tributario, la responsabilità per la corretta emissione della fattura grava, in via generale, sul soggetto passivo IVA che effettua l’operazione. È infatti il contribuente a essere tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa fiscale, anche quando si avvale dell’assistenza di un consulente.
L’affidamento della contabilità a un commercialista non determina un automatico trasferimento delle responsabilità fiscali. L’Amministrazione finanziaria continuerà, di regola, a rivolgersi al contribuente per il recupero dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti.
Quando il commercialista può essere chiamato a rispondere
Diverso è il piano della responsabilità civile del professionista nei confronti del proprio cliente.
Il commercialista risponde quando l’errore deriva dalla violazione degli obblighi di diligenza professionale previsti dal codice civile e quando sussistono tutti gli elementi della responsabilità contrattuale:
- esistenza dell’incarico professionale;
- inadempimento del professionista;
- danno economicamente valutabile;
- nesso causale tra l’errore e il danno subito dal cliente.
Occorre pertanto verificare quale fosse l’effettivo contenuto del mandato professionale.
L’importanza dell’incarico professionale
Non tutti gli incarichi attribuiscono al commercialista gli stessi obblighi.
Ad esempio, qualora il professionista sia incaricato esclusivamente della tenuta della contabilità e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali, egli normalmente registra la documentazione ricevuta senza essere tenuto a verificare nel dettaglio la correttezza sostanziale di ogni singola fattura emessa dal cliente.
Al contrario, se il mandato comprende la predisposizione delle fatture, la supervisione delle procedure amministrative oppure il controllo preventivo della documentazione fiscale, il professionista assume specifici obblighi di verifica la cui violazione può integrare una responsabilità risarcitoria.
Il dovere di informazione e di vigilanza
La giurisprudenza ha più volte evidenziato come il commercialista non svolga una mera attività materiale di registrazione contabile.
Il professionista è infatti tenuto a informare il cliente circa gli adempimenti fiscali, segnalare eventuali irregolarità facilmente riscontrabili e suggerire le iniziative necessarie per evitare conseguenze pregiudizievoli.
Qualora emergano errori evidenti — ad esempio l’applicazione di un’aliquota IVA manifestamente errata, la duplicazione di fatture, l’omessa emissione di note di variazione oppure irregolarità sistematiche nella fatturazione elettronica — l’omessa segnalazione potrebbe costituire una violazione dei doveri professionali.
L’onere della prova
Il cliente che intenda agire nei confronti del commercialista dovrà dimostrare:
- il conferimento dell’incarico;
- l’errore professionale;
- il danno subito;
- il collegamento causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio economico.
Non è quindi sufficiente dimostrare l’esistenza di un accertamento fiscale o di una sanzione amministrativa. Occorre provare che tali conseguenze siano direttamente riconducibili alla negligenza del professionista.
Le conseguenze risarcitorie
Qualora venga accertata la responsabilità del commercialista, il cliente può richiedere il risarcimento dei danni effettivamente subiti.
Tra questi possono rientrare:
- le sanzioni amministrative che sarebbero state evitabili con una corretta consulenza;
- gli interessi maturati;
- gli ulteriori pregiudizi patrimoniali causalmente collegati all’inadempimento professionale.
Resta invece escluso il risarcimento delle imposte che il contribuente avrebbe comunque dovuto versare.
Conclusioni
L’errore nella fatturazione non determina automaticamente una responsabilità del commercialista. La posizione del professionista deve essere valutata caso per caso, tenendo conto dell’incarico ricevuto, del contenuto delle obbligazioni assunte e del comportamento concretamente tenuto nell’esecuzione del mandato.
Il principio che emerge sia dalla normativa civilistica sia dall’orientamento giurisprudenziale è che il commercialista risponde quando l’errore costituisce conseguenza della violazione dei doveri di diligenza, competenza e informazione che caratterizzano la prestazione professionale. In assenza di tali presupposti, la responsabilità per la corretta emissione della fattura continua a gravare sul contribuente














