La sentenza della Cassazione Penale n. 40084 del 12 dicembre 2025 stabilisce l’importante principio in forza del quale l’omissione della presentazione del bilancio può costituire bancarotta impropria da reato societario (art. 216, comma 1, n. 1, L. Fallimentare) e non bancarotta fraudolenta documentale
FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di (omissis) e (omissis), condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta documentale e preferenziale, ricorso abusivo al credito, commessi nella qualifica di amministratori, in diversi periodi di tempo, della società (omissi) s.r.l dichiarata fallita nel settembre 2019. La Corte territoriale, in particolare, riteneva infondati i motivi di appello, dopo averne esposto per sintesi il contenuto, riportandosi per ciascuno di essi all’esame delle risultanze istruttorie indicate in sentenza e alle valutazioni operate dai primi giudici mostrando piena adesione alle stesse.
Hanno proposto ricorso per Cassazione (omissis) e (omissis) con atto a firma del loro difensore
Con primo motivo denunciano violazione di legge, ai sensi dell’articolo 125 c.p.p e 111 Cost. per omessa motivazione o motivazione apparente della sentenza impugnata. Deducono che la motivazione resa dai giudici di appello, pur graficamente esistente, non consentirebbe alcun controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio seguito.
Con secondo motivo denunciano violazione di legge e di norma processuale in relazione agli artt. 216 co. 1 n. 2, 223, 217 co. 2 e L. Fall. Art. 40 c.p. 125 co. 3, 192 c.p.p. con riferimento agli articoli 598 e 605 c.p.p. oltre che vizio di motivazione. Rilevano, in particolare, l’insussistenza di una condotta di bancarotta documentale in quanto tutte le poste sono state correttamente riportate, dovendo peraltro escludersi che il reato di bancarotta documentale possa avere ad oggetto i bilanci; in ogni caso sarebbe rimasto indimostrato che i bilanci ripotavano voci non vere e non risulta provato che gli importi indicati nelle fatture siano stati erogati dalle banche; gli imputati non avrebbero commesso alcuna distrazione avendo anzi effettuato versamenti personali di cospicue somme di denaro, non vi sarebbe stata alcuna anomala capitalizzazione dei costi essendo anzi documentato che si trattava di spese sostenute dall’amministratore per lo svolgimento della sua attività.
Con terzo motivo denunciano erronea applicazione di legge penale in relazione all’articlo 522 c.p.p. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Deducono nullità della sentenza per essere intervenuta condanna per un fatto diverso avendo fatto riferimento la parte motivazionale della sentenza al solo art. 216 L.Fall. mentre il capo di imputazione farebbe riferimento al solo articolo 223 della medesima legge.
Col quarto motivo denunciano violazione di legge in relazione all’articolo 539 comma primo c.p.p in relazione alla provvisionale concessa pur in mancanza di nesso di prova di causalità fra le condotte ascritte agli imputati e la reale entità del danno arrecato alla massa dei creditori.
Con successiva memoria di replica la difesa ha insistito nell’accoglimento del ricorso e depistato motivi aggiunti: in particolare, ha denunciato errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex articolo 216 L. Fall. in relazione a presunte irregolarità dei bilanci societari: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai principi contabili ed alla valutazione delle poste di bilancio stante la mancata considerazione della normativa applicabile alla materia; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale stante la mancanza di prova del danno e del nesso causale.
DIRITTO
La Suprema Corte ritiene i ricorsi fondati e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame della Corte di Appello di Perugia, in accoglimento del primo motivo, ossia quello relativo alla omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata.
Occorre infatti ricordare che sussiste in capo al giudicante l’obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto o di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova adottati; il Giudice di legittimità ribadisce come il Giudice di secondo grado si sia limitato soltanto ad una mera, asettica, rassegna, degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma deve sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del suo ragionamento. Siccome il provvedimento impugnato si limita ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisti al processo, è ravvisabile una motivazione meramente apparente
Pertanto, in conclusione, in accoglimento del primo motivo la sentenza d’appello deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia.
CONCLUSIONE
Giova fare le seguenti premesse normative, per comprendere l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione
Disciplinata dall’articolo 217 della Legge Fallimentare il reato di bancarotta semplice si attua quando l’imprenditore dichiarato fallito:
- effettua spese maggiori rispetto alle sue possibilità, per sé o per la famiglia;
- effettua operazioni imprudenti al fine di consumare parte del suo patrimonio;
- ritarda il fallimento compiendo atti imprudenti;
- aggrava il proprio dissesto non presentando la richiesta di fallimento;
- decide di non soddisfare le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare.
A differenza della bancarotta semplice, la bancarotta fraudolenta è compiuta per dolo con la volontà di commettere il reato, l’elemento psicologico è quindi il dolo specifico. Disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, questo reato prende diversi nome a seconda dell’illecito commesso:
- bancarotta patrimoniale (o per distrazione): quando il soggetto attivo dissipa, occulta o distrugge totalmente o solo in parte i suoi averi, oppure riconosce ed espone passività inesistenti al fine di recare un danno ai creditori;
- bancarotta documentale: quando il soggetto attivo falsifica, distrugge o nasconde i documenti contabili per ottenere un illecito guadagno per sé a danno ai creditori;
- bancarotta preferenziale: quando il soggetto attivo viola la parcondicio creditorium scegliendo di eseguire pagamenti solo ad alcuni dei creditori ai danni degli altri.
In base a chi materialmente commette le diverse azioni illecite che configurano la bancarotta si possono distinguere:
- la bancarotta propria: quando il reato viene commesso direttamente dall’imprenditore o soci della società illimitatamente responsabili;
- bancarotta impropria: quando il reato viene commesso da altre figure che hanno comunque un ruolo specifico all’interno della società, ossia gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.
La sentenza della Cassazione Penale n. 40084 del 12 dicembre 2025 stabilisce l’importante principio in forza del quale l’omissione della presentazione del bilancio può costituire bancarotta impropria da reato societario (art. 216, comma 1, n. 1, L. Fallimentare) e non bancarotta fraudolenta documentale, poiché il bilancio non è annoverabile tra le scritture contabili la cui mancata tenuta configura quest’ultima, ma è un documento a sé stante la cui omissione è sanzionata diversamente.
Eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e la conservazione dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio)















