ll nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. stabilisce che, al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Come visto, sia il Tribunale di Bari (ordinanza del 24 aprile 2025) che il Tribunale di Palermo (ordinanza del 20 giugno 2025) optano per l’applicazione retroattiva dei tetti al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, nell’ordinanza del 19 giugno scorso, ha stabilito che i limiti al quantum del risarcimento dei danni imputati ai sindaci, come sanciti dal nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c., non possono essere applicati alle condotte omissive poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina (12 aprile 2025) e in relazione alle quali sia pendente un giudizio di responsabilità.
Queste le motivazioni del Tribunale di Roma a sostegno della non retroattività della nuova normativa sulla responsabilità dei sindaci
a)La riforma del secondo comma dell’art. 2407 c.c ha natura prettamente sostanziale, introducendo non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo e alternativo rispetto a quello puntuale (come accaduto, appunto, con quest’ultimo articolo), quanto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato. Non si è, dunque, in presenza di un diverso criterio di quantificazione dell’intero danno conseguenza, bensì di un limite alla risarcibilità del danno stesso e la natura sostanziale della disposizione, in pratica, deriverebbe dalla sua diretta incidenza sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo.
b)Inoltre, in relazione alle citate disposizioni, si richiama la Cassazione n.28994/2019 che, in relazione alla responsabilità sindacale, rileva come “ai sensi dell’art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l’avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza … Si configura, viceversa, come indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell’affidamento di chi ha intrapreso un’azione giudiziaria …”.















