La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento molto atteso da chi decide di rientrare in Italia continuando a lavorare per un’azienda estera, soprattutto in smart working.
Il caso prospettato dal contribuente
La contribuente, dopo essersi trasferita nel Regno Unito nel 2020 ed essersi iscritta all’AIRE nel 2021, torna in Italia a settembre 2025 per rientrare stabilmente.
A partire dal 10 settembre 2025 inizia un nuovo rapporto di lavoro con:
- contratto italiano (CCNL Commercio) a tempo indeterminato;
- sede di lavoro indicata in Italia, con ufficio a Milano;
- possibilità di lavoro da remoto;
- datore di lavoro con sede legale a Berlino e senza stabile organizzazione in Italia;
- attività svolta in qualità di Technical Account Manager;
- possesso di elevata qualificazione professionale (lauree magistrale e triennali in ingegneria).
La domanda posta all’Agenzia è se possa beneficiare del nuovo regime impatriati già dal 2025 e per i successivi quattro anni, anche nel caso in cui il datore estero non applichi direttamente l’agevolazione.
Premesse normative della fattispecie
L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 1, legge 23 settembre 2025, n. 132, recita che:
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni;
1)i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 5 anni;
2)i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
a) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
b) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
3) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
4) lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale»
La risposta finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma l’accesso al regime impatriati perché:
- il periodo minimo di permanenza all’estero è rispettato;
- la contribuente possiede elevata qualificazione;
- l’attività sarà svolta prevalentemente in Italia;
- il datore estero non ha collegamenti con quello precedente.
Con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, riferita al regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 209 (di seguito, ”vecchio regime”), è stato, l’Ente chiarisce che «detto regime è applicabile in via temporanea, a partire dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi periodi di imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano «prodotti in Italia.
Secondo l’Amministrazione, il requisito della “produzione del reddito in Italia” risulta soddisfatto anche quando il datore di lavoro è un soggetto estero, purché l’attività lavorativa sia svolta nel territorio dello Stato, inclusa l’ipotesi di smart working ( circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020).
L’Agenzia evidenzia inoltre che l’assenza di una stabile organizzazione in Italia del datore di lavoro estero non preclude l’accesso all’agevolazione. In tali casi, qualora il datore non possa riconoscere direttamente il beneficio in busta paga, il lavoratore potrà fruirne in sede di dichiarazione dei redditi, applicando la riduzione della base imponibile nei limiti e per la durata previsti dalla normativa.
La risposta chiarisce infine che il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti.















