All’apertura del concorso, ai crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano, è riconosciuta la prededuzione nei limiti del 75% del credito accertato ( art 6 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019); la restante parte, invece, gode del privilegio ex art 2751 n. 2 c.c.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 14/2019 il riconoscimento della prededuzione opera in ragione dell’apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.
Presupposti della consecuzione tra le procedure
La consecuzione tra le procedure richiede, in particolare, che le stesse siano collegate ossia finalizzate a regolare la medesima situazione di dissesto dell’impresa. In altri termini, la prosecuzione non è strettamente correlata al tempo che intercorre tra la chiusura del concordato preventivo e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto dipende dalla verifica che si tratti di un fenomeno giuridico unitario, connotato dagli stessi soggetti e dallo stesso requisito oggettivo.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 12 giugno 2025.
In particolare, ai fini del riconoscimento della prededucibilità del credito professionale, sotto l’aspetto della consecutio tra la procedura di concordato e quella di liquidazione giudiziale, occorre considerare tre indicazioni principali (Cass. SS. UU. n. 42093/2024; Cass. n 26159/2024).
Innanzitutto, la prededuzione sopravvive anche oltre il perimetro del contesto processuale entro cui il credito si è originato; la condizione è che la susseguente procedura concorsuale disciplini un fenomeno giuridico unitario, che sia connotato dagli stessi soggetti e dagli stessi presupposti oggettivi.
In secondo luogo, non rileva la diversità delle procedure che si susseguono, posto che ciò che rileva è il collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, purché destinate a regolare la medesima situazione di dissesto dell’impresa.
In ultimo, l’intervallo temporale intercorrente tra le due procedure che si susseguono non è decisivo: è necessario che si tratti di un intervallo non irragionevole ossia tale da non costituire un elemento dimostrativo che i presupposti su cui si fondano le due procedure sono effettivamente variati.
In ragione di ciò, a favore della verifica positiva della consecuzione tra le procedure può rilevare che lo stato di crisi o di insolvenza risalga già al momento di presentazione del concordato preventivo; analogamente può rilevare che il creditore ricorrente per l’apertura della liquidazione giudiziale figuri anche tra i creditori concorsuali nell’ambito del concordato preventivo.














