Nell’ambito della composizione negoziale della crisi d’impresa, vengono esamminate le richieste cautelari e tra esse merita uno speciale cenno la richiesta del rilascio dell’attestato di regolarià contributiva. Esaminiamo in questo articolo le varie posizioni giurisprudenziali sul rilascio del DURC (attestato di regolarità contributiva)
La posizione più rigida si rinviene nel precedente del Tribunale di Roma del 23 settembre 2025, che nega la possibilità di adottare misure cautelari come quella del rilascio del DURC in quanto, pur essendo funzionali a garantire l’esito positivo delle trattative con i creditori, condurrebbero però all’insolito risultato di disapplicare altre norme di legge.
Diverso approccio si rinviene, invece, nel provvedimento reso dal Tribunale di Genova 19 settembre 2025 che, sulla scia di altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano 24 genanio 2025, Trib. Roma 27 maggio 2025) giunge a ritenere decisiva, ai fini dell’adozione in sede cautelare del rilascio del DURC, la strumentalità della misura rispetto al buon esito delle trattative. Nel merito, riprendendo gran parte del decisum del Tribunale di Milano, viene sostenuto che, poiché le proposte di trattamento del debito previdenziale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi possono prevedere pagamenti parziali, il DURC può essere rilasciato nell’ambito della composizione negoziata anche in presenza di irregolarità nei pagamenti contributivi, posto che, diversamene, si finirebbe per ostacolare la continuità azienda
Nel solco di questa giurisprudenza maggioritaria, si segnala anche come il Tribunale di Venezia del 24 dicembre 2025 abbia precisato come sia indispenabile il fine di futura soddisfazione degli enti nella concessione della misura cautelare in questione. Rivela dunque come “non sia prospettabile un significativo pregiudizio in capo agli enti previdenziali e contributivi in conseguenza della concessione della misura cautelare richiesta, posto che in un arco temporale assai ridotto sarà possibile, anche grazie al coinvolgimento dell’esperto, avere contezza definitiva della percorribilità del percorso di risanamento intrapreso dalla società ricorrente“
In aggiunta, invita poi la società ad un comportamento ispirato a correttezza e buona fede, raccomandando, pur nell’autonomia di gestione della proponente, che i crediti riscossi grazie alla concessione del DURC siano utilizzati esclusivamente per la prosecuzione dell’attività d’impresa e per il pagamento degli stipendi dei numerosi lavoratori















